(Codice di procedura penale-art. 547)
 
                              Art. 547 
 
                   (Procedimento a sezioni unite) 
 
  La corte di cassazione procede a sezioni penali unite: 
 
  1° quando deve deliberare su  di  un  ricorso  proposto  contro  la
sentenza di un giudice  speciale,  salvo  che  non  sia  diversamente
stabilito; 
 
  2° negli altri casi particolarmente preveduti dalla legge. 
 
  La sentenza delle sezioni  unite  ha  in  ogni  caso  autorita'  di
giudicato irrevocabile sulle questioni con essa decise.