Art. 547 (Procedimento a sezioni unite) La corte di cassazione procede a sezioni penali unite: 1° quando deve deliberare su di un ricorso proposto contro la sentenza di un giudice speciale, salvo che non sia diversamente stabilito; 2° negli altri casi particolarmente preveduti dalla legge. La sentenza delle sezioni unite ha in ogni caso autorita' di giudicato irrevocabile sulle questioni con essa decise.