(Codice di procedura penale-art. 548)
 
                              Art. 548 
 
(Decisione circa la competenza delle sezioni singole o delle  sezioni
                               unite) 
 
  Alle  sezioni  unite  spetta  di  giudicare  sul  dubbio  circa  la
competenza delle sezioni stesse o delle sezioni singole. 
 
  La corte  in  camera  di  consiglio,  se  ritiene  che  il  ricorso
appartiene alla competenza delle sezioni singole, pronuncia ordinanza
e il presidente designa la sezione che deve giudicare.