Art. 548 (Decisione circa la competenza delle sezioni singole o delle sezioni unite) Alle sezioni unite spetta di giudicare sul dubbio circa la competenza delle sezioni stesse o delle sezioni singole. La corte in camera di consiglio, se ritiene che il ricorso appartiene alla competenza delle sezioni singole, pronuncia ordinanza e il presidente designa la sezione che deve giudicare.