Art. 549 (Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o d'inammissibilita' del ricorso) Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto e' condannata al pagamento delle spese del procedimento. E' inoltre condannata con la stessa sentenza a pagare alla Cassa delle ammende una somma da lire cinquecento a cinquemila. Questa disposizione non si applica se e' stato rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza che abbia inflitto la pena di morte.