(Codice di procedura penale-art. 549)
 
                              Art. 549 
 
(Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o  d'inammissibilita'
                            del ricorso) 
 
  Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto e'  condannata  al  pagamento  delle
spese del procedimento. E' inoltre condannata con la stessa  sentenza
a pagare alla Cassa delle ammende una somma  da  lire  cinquecento  a
cinquemila. 
 
  Questa  disposizione  non  si  applica  se  e'  stato  rigettato  o
dichiarato inammissibile il ricorso contro  una  sentenza  che  abbia
inflitto la pena di morte.