Art. 550 (Provvedimenti esecutivi della sentenza di cassazione) In ogni caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, il procuratore generale trasmette copia della sentenza della corte di cassazione al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento annullato, censurato o rettificato, ovvero, se tale provvedimento e' stato emesso dal pretore, al procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario il pretore risiede. Il pubblico ministero comunica immediatamente la sentenza predetta al primo presidente della corte, al presidente del tribunale o al pretore, con la richiesta di farne eseguire dal cancelliere annotazione in margine od in fine dell'originale del provvedimento annullato o rettificato e si accerta dell'adempimento, provvedendo anche ad ogni altro atto d'esecuzione che sia necessario. Se l'annullamento fu pronunciato con rinvio, il procuratore generale trasmette senza ritardo gli atti del procedimento con la copia della sentenza al pubblico ministero presso il giudice di rinvio o al pretore che deve procedere al nuovo giudizio. Nel caso prevenuto dall'articolo 541, la copia della sentenza e gli atti sono trasmessi alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato. Per l'osservanza delle disposizioni precedenti il cancelliere della corte di cassazione deve trasmettere le necessarie copie della sentenza al procuratore generale entro otto giorni da quello in cui la sentenza fu depositata nella cancelleria. Quando la corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso, il cancelliere entro tre giorni da quello in cui fu pronunciata la decisione ne comunica il dispositivo all'Autorita' competente per l'esecuzione.