(Codice di procedura penale-art. 550)
 
                              Art. 550 
 
       (Provvedimenti esecutivi della sentenza di cassazione) 
 
  In ogni caso di annullamento senza rinvio o di  rettificazione,  il
procuratore generale trasmette copia della sentenza  della  corte  di
cassazione al pubblico ministero presso la corte o il  tribunale  che
ha  emesso  il  provvedimento  annullato,  censurato  o  rettificato,
ovvero, se  tale  provvedimento  e'  stato  emesso  dal  pretore,  al
procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario il pretore
risiede. Il pubblico ministero comunica  immediatamente  la  sentenza
predetta al primo presidente della corte, al presidente del tribunale
o al pretore, con la richiesta  di  farne  eseguire  dal  cancelliere
annotazione in margine od in fine  dell'originale  del  provvedimento
annullato o rettificato e si  accerta  dell'adempimento,  provvedendo
anche ad ogni altro atto d'esecuzione che sia necessario. 
 
  Se  l'annullamento  fu  pronunciato  con  rinvio,  il   procuratore
generale trasmette senza ritardo gli atti  del  procedimento  con  la
copia della sentenza al  pubblico  ministero  presso  il  giudice  di
rinvio o al pretore che deve procedere al nuovo  giudizio.  Nel  caso
prevenuto dall'articolo 541, la copia della sentenza e gli atti  sono
trasmessi alla cancelleria del giudice  che  emise  il  provvedimento
impugnato. 
 
  Per l'osservanza delle disposizioni precedenti il cancelliere della
corte di  cassazione  deve  trasmettere  le  necessarie  copie  della
sentenza al procuratore generale entro otto giorni da quello  in  cui
la sentenza fu depositata nella cancelleria. 
 
  Quando  la  corte  di  cassazione  ha  dichiarato  inammissibile  o
rigettato il ricorso, il cancelliere entro tre giorni  da  quello  in
cui  fu  pronunciata  la  decisione  ne   comunica   il   dispositivo
all'Autorita' competente per l'esecuzione.