(Codice di procedura penale-art. 551)
 
                              Art. 551 
 
                            (Liberazione) 
 
  Quando in seguito alla sentenza  della  corte  di  cassazione  deve
cessare per qualsiasi causa la  detenzione  dell'imputato  o  la  sua
sottoposizione  a  pene  accessorie  o  a  misure  di  sicurezza,  il
procuratore generale presso la corte di cassazione al piu' tardi  nel
giorno successivo a quello in  cui  la  sentenza  fu  pronunciata  ne
comunica il dispositivo al pubblico ministero presso la  corte  o  il
tribunale  che  pronuncio'  la  sentenza  impugnata  o  al   pretore,
affinche' ordini la immediata liberazione  del  detenuto  e  dia  gli
altri provvedimenti occorrenti.