Art. 551 (Liberazione) Quando in seguito alla sentenza della corte di cassazione deve cessare per qualsiasi causa la detenzione dell'imputato o la sua sottoposizione a pene accessorie o a misure di sicurezza, il procuratore generale presso la corte di cassazione al piu' tardi nel giorno successivo a quello in cui la sentenza fu pronunciata ne comunica il dispositivo al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che pronuncio' la sentenza impugnata o al pretore, affinche' ordini la immediata liberazione del detenuto e dia gli altri provvedimenti occorrenti.