(Testo unico-art. 286)
                              Art. 286. 
 
(Art. 117, R. decreto 30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  2,  R.
decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 30, R. decreto-legge 27
                       ottobre 1927, n. 2135). 
 
  Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e' annualmente
stanziata la somma di L. 2.000.000 per incoraggiamenti a ricerche  di
carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o
privati,  al  migliore  assetto   scientifico   e   didattico   delle
Universita'  e  Istituti  superiori   e   dei   rispettivi   Istituti
scientifici. 
  La ripartizione della somma di cui al  comma  precedente,  e  delle
altre somme che eventualmente vengano stanziate per  scopi  analoghi,
e' disposta dal Ministro, udito il parere di un Comitato composto  di
tre membri designati dal direttorio  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, di  due  membri  designati  dal  Comitato  esecutivo  della
sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione  nazionale,  di
cui uno per la Facolta' di giurisprudenza e uno per  la  Facolta'  di
lettere e filosofia, del direttore generale dell'istruzione superiore
e del capo della divisione competente.