Art. 286. (Art. 117, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 30, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135). Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e' annualmente stanziata la somma di L. 2.000.000 per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle Universita' e Istituti superiori e dei rispettivi Istituti scientifici. La ripartizione della somma di cui al comma precedente, e delle altre somme che eventualmente vengano stanziate per scopi analoghi, e' disposta dal Ministro, udito il parere di un Comitato composto di tre membri designati dal direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche, di due membri designati dal Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, di cui uno per la Facolta' di giurisprudenza e uno per la Facolta' di lettere e filosofia, del direttore generale dell'istruzione superiore e del capo della divisione competente.