Art. 288. (Art. 11, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge 16 giugno 1932, n. 812). Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti cattedre e Facolta' di architettura, alla sezione prima vengono aggregati uno o piu' membri della quinta.