(Testo unico-art. 288)
                              Art. 288. 
 
(Art. 11, comma ultimo, R. decreto-legge  28  agosto  1931,  n.  1227
                   -Legge 16 giugno 1932, n. 812). 
 
  Quando  sia   richiesto   il   parere   del   Consiglio   superiore
dell'educazione nazionale per le  questioni  concernenti  cattedre  e
Facolta' di architettura, alla sezione prima vengono aggregati uno  o
piu' membri della quinta.