(Testo unico-art. 290)
                              Art. 290. 
 
(Art. 8, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 -  Art.  1,  comma
           3°, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289). 
 
  Presso la Facolta' di lettere e filosofia della R.  Universita'  di
Roma e' istituito l'insegnamento di storia e letteratura ungherese. 
  Al  detto  insegnamento  si  provvede  con  decreto  del   Ministro
dell'educazione nazionale, di concerto con i  Ministri  degli  affari
esteri e delle  finanze;  e  puo'  all'uopo  derogarsi  alle  vigenti
disposizioni. 
  Presso la predetta Facolta' e' istituito, altresi', un lettorato di
lingua svedese. La retribuzione per il relativo incarico, in  ragione
di L. 8000 annue, e' a carico del bilancio dello Stato, ed e' ridotta
del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930,  n.
1491.