(Testo unico-art. 291)
                              Art. 291. 
 
(Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837). 
 
  L'insegnamento  di  statistica  istituito  presso  la   Scuola   di
statistica della R. Universita' di Roma, quando sia impartito  da  un
professore  di  ruolo,  e'  comune  agli  studenti  della  Scuola  di
statistica, della Facolta' di  giurisprudenza  e  della  Facolta'  di
scienze politiche. 
  Il professore di ruolo di detto insegnamento e' aggregato  a  tutti
gli effetti alla Facolta' di giurisprudenza e  a  quella  di  scienze
politiche ed e' direttore dell'Istituto di statistica,  annesso  alla
Facolta' di scienze politiche.