(Testo unico-art. 294)
                              Art. 294. 
 
(Art. 2, R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 2, R. decreto  12
                       gennaio 1928, n. 116). 
 
  Salvi i trasferimenti di oneri derivanti dal  testo  unico  per  la
finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n.  1175,
restano fermi gli' obblighi imposti agli  Enti  dai  Regi  decreti  4
novembre  1926,  n.  2042,  e  12  gennaio  1928,  n.  116,  per   il
mantenimento, rispettivamente, del R. Istituto superiore di  medicina
veterinaria di Messina  e  del  R.  istituto  superiore  di  medicina
veterinaria di Sassari.