Art. 294. (Art. 2, R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 2, R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116). Salvi i trasferimenti di oneri derivanti dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, restano fermi gli' obblighi imposti agli Enti dai Regi decreti 4 novembre 1926, n. 2042, e 12 gennaio 1928, n. 116, per il mantenimento, rispettivamente, del R. Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina e del R. istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.