Art. 501.
(Assunzione del ricupero).
Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi
direttamente, nel concorso di piu' persone che, avvalendosi di mezzi
nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un
aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, e'
preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per
primo denuncia all'autorita' preposta alla navigazione marittima o
interna, purche' entro l'anno dall'identificazione egli abbia
iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle
per un periodo superiore a un anno.