(Codice della navigazione-art. 501)
                              Art. 501. 
                     (Assunzione del ricupero). 
 
  Salvo in ogni tempo  il  diritto  dei  proprietari  di  provvedervi
direttamente, nel concorso di piu' persone che, avvalendosi di  mezzi
nautici,  intendano  assumere  il  ricupero  di  una  nave  o  di  un
aeromobile naufragati  o  di  altri  relitti  della  navigazione,  e'
preferito chi, avendo identificato il relitto,  ne  abbia  fatto  per
primo denuncia all'autorita' preposta alla  navigazione  marittima  o
interna,  purche'  entro  l'anno  dall'identificazione   egli   abbia
iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente  sospenderle
per un periodo superiore a un anno.