(Codice della navigazione-art. 502)
                              Art. 502. 
                    (Obblighi del ricuperatore). 
 
  Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non  possono  essere
sospese o abbandonate senza  giustificato  motivo,  quando  ne  possa
derivare un danno per il proprietario del relitto. 
 
  Entro dieci giorni dall'approdo  della  nave  che  ha  compiuto  il
ricupero,  le   cose   ricuperate   devono   essere   consegnate   al
proprietario, o, se questi sia  ignoto  al  ricuperatore,  alla  piu'
vicina autorita' preposta alla navigazione marittima o interna.