Art. 502.
(Obblighi del ricuperatore).
Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere
sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa
derivare un danno per il proprietario del relitto.
Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il
ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al
proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla piu'
vicina autorita' preposta alla navigazione marittima o interna.