(Codice della navigazione-art. 503)
                              Art. 503. 
                      (Indennita' e compenso). 
 
  Il ricupero, quando siano stati  adempiuti  gli  obblighi  relativi
alla consegna delle cose ricuperate, da' diritto, entro i limiti  del
valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e  al  rimborso
delle spese nonche' a un compenso stabilito  in  ragione  del  valore
delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi,  del
valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave e' armata ed
equipaggiata allo scopo di operare  ricuperi,  delle  spese  generali
dell'impresa. 
 
  Per la determinazione e la ripartizione del compenso  si  applicano
le norme degli articoli 492, 494,496.