Art. 503.
(Indennita' e compenso).
Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi
alla consegna delle cose ricuperate, da' diritto, entro i limiti del
valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso
delle spese nonche' a un compenso stabilito in ragione del valore
delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del
valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave e' armata ed
equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali
dell'impresa.
Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano
le norme degli articoli 492, 494,496.