Art. 504.
(Ricupero senza mezzi nautici).
Nel concorso di piu' persone che intendano assumere il ricupero di
relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica
il disposto dell'articolo 501.
Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli
articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere
fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni.
In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso e'
ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero,
dall'autorita' indicata nell'articolo 502, in relazione alle fatiche
compiute e ai rischi corsi da ciascuno.