(Codice della navigazione-art. 504)
                              Art. 504. 
                   (Ricupero senza mezzi nautici). 
 
  Nel concorso di piu' persone che intendano assumere il ricupero  di
relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici,  si  applica
il disposto dell'articolo 501. 
 
  Il ricuperatore  ha  gli  obblighi  e  i  diritti  stabiliti  dagli
articoli 502, 503; la consegna  delle  cose  ricuperate  deve  essere
fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni. 
 
  In  mancanza  di  accordo  tra  gli  interessati,  il  compenso  e'
ripartito,  tra  le  persone  che  hanno   cooperato   al   ricupero,
dall'autorita' indicata nell'articolo 502, in relazione alle  fatiche
compiute e ai rischi corsi da ciascuno.