(Codice della navigazione-art. 505)
                              Art. 505. 
      (Ricupero operato dal comandante della nave naufragata). 
 
  Fermo per il rimanente il disposto degli articoli  501,  504  primo
comma, in ogni caso e'  preferito  il  comandante  della  nave,  che,
subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore. 
 
  Il   compenso   del   comandante   e   degli    altri    componenti
dell'equipaggio, che hanno cooperato  al  ricupero,  e'  fissato,  in
mancanza  di  accordo   con   l'armatore,   dall'autorita'   indicata
nell'articolo 502 o dall'autorita' consolare, in relazione al  valore
delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.