Art. 505.
(Ricupero operato dal comandante della nave naufragata).
Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo
comma, in ogni caso e' preferito il comandante della nave, che,
subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore.
Il compenso del comandante e degli altri componenti
dell'equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, e' fissato, in
mancanza di accordo con l'armatore, dall'autorita' indicata
nell'articolo 502 o dall'autorita' consolare, in relazione al valore
delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.