(Codice della navigazione-art. 507)
                              Art. 507. 
            (Ricupero operato dall'autorita' marittima). 
 
  Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente,
il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque del Regno
puo', se  ne  e'  prevedibile  un  utile  risultato,  essere  assunto
dall'autorita'  marittima,  quando  i  proprietari  delle  cose   non
intendano provvedervi direttamente  o  non  intendano  proseguire  il
ricupero iniziato. 
 
  Si considera  a  tale  effetto  che  i  proprietari  non  intendono
assumere o  proseguire  il  ricupero  quando  non  ne  abbiano  fatto
dichiarazione  entro  sessanta  giorni  dallo  avviso  a   tal   fine
pubblicato  dall'autorita'   marittima   nei   modi   stabiliti   dal
regolamento  o  non  abbiano  iniziato  le  operazioni  nel   termine
assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso  le  operazioni  sospese
entro  sessanta  giorni  dall'invito  dell'autorita'.   Tuttavia   il
ricupero puo' in ogni tempo essere assunto  dai  proprietari,  previo
rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione. 
 
  Quando si tratti di nave straniera, l'autorita' marittima, prima di
iniziare il ricupero, ne da' altresi' notizia al console dello  Stato
di cui la nave batteva  la  bandiera,  affinche'  il  console  stesso
possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.