Art. 507.
(Ricupero operato dall'autorita' marittima).
Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente,
il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque del Regno
puo', se ne e' prevedibile un utile risultato, essere assunto
dall'autorita' marittima, quando i proprietari delle cose non
intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il
ricupero iniziato.
Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono
assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto
dichiarazione entro sessanta giorni dallo avviso a tal fine
pubblicato dall'autorita' marittima nei modi stabiliti dal
regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine
assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese
entro sessanta giorni dall'invito dell'autorita'. Tuttavia il
ricupero puo' in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo
rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione.
Quando si tratti di nave straniera, l'autorita' marittima, prima di
iniziare il ricupero, ne da' altresi' notizia al console dello Stato
di cui la nave batteva la bandiera, affinche' il console stesso
possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.