(Codice della navigazione-art. 508)
                              Art. 508. 
             (Custodia e vendita delle cose ricuperate). 
 
  L'autorita' che assume il ricupero o  che,  a  norma  dell'articolo
502, riceve in consegna le cose ricuperate,  provvede  alla  custodia
delle cose medesime. 
 
  Durante  le  operazioni  di  ricupero  l'autorita'  predetta   puo'
procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento,  alla  vendita
delle cose, quando non ne sia possibile  o  utile  la  conservazione,
ovvero quando cio' sia necessario per coprire le spese  del  ricupero
eseguito d'ufficio. 
 
  Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare
le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorita' o  non
si presenti entro  sei  mesi  dall'avviso  pubblicato  dall'autorita'
medesima nel caso in cui  il  proprietario  sia  ignoto,  l'autorita'
procede alla vendita  e  deposita  presso  un  pubblico  istituto  di
credito la somma relativa, al netto delle  spese  incontrate  per  il
ricupero d'ufficio ovvero delle indennita' e del  compenso  spettanti
al ricuperatore, nonche' delle spese di custodia. 
 
  Se entro due anni dal deposito  gli  interessati  non  hanno  fatto
valere i propri diritti, ovvero se le  domande  proposte  sono  state
respinte con sentenza passata  in  giudicato,  la  somma  residua  e'
devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse
di soccorso per il personale della navigazione interna.