Art. 508.
(Custodia e vendita delle cose ricuperate).
L'autorita' che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo
502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia
delle cose medesime.
Durante le operazioni di ricupero l'autorita' predetta puo'
procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita
delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione,
ovvero quando cio' sia necessario per coprire le spese del ricupero
eseguito d'ufficio.
Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare
le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorita' o non
si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorita'
medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorita'
procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di
credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il
ricupero d'ufficio ovvero delle indennita' e del compenso spettanti
al ricuperatore, nonche' delle spese di custodia.
Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto
valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state
respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua e'
devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse
di soccorso per il personale della navigazione interna.