(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 273)
 
    

 
                Art. 273. (Art. 78 del Testo Unico) 
            TIPI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA DI SERVIZIO 

 
  Il dispositivo di frenatura di servizio continuo ed  automatico  e'
costituito da un impianto di frenatura installato su un complesso  di
veicoli ed ha le seguenti caratteristiche: 
    a) organo di  comando  unico  ed  azionabile  con  unica  manovra
graduabile dal conducente dal proprio posto di guida; 
    b) energia utilizzata per la frenatura del complesso  diversa  da
quella propria  del  conducente,  ma  fornita  da  apposita  sorgente
installata sulla  motrice  e  collegata  ad  accumulatori  posti  sui
singoli veicoli del complesso; 
    c) assicura in modo simultaneo, oppure convenientemente ordinato,
la frenatura dei singoli veicoli  del  complesso  in  tutte  le  loro
normali posizioni relative; 
    d) e' automatico, nel senso che qualora il  complesso  si  spezzi
per rottura di un attacco, il veicolo distaccatosi dalla  motrice  si
freni automaticamente senza che venga  annullata  l'efficienza  della
frenatura della motrice  ed  il  conducente  di  questa  deve  essere
avvertito a mezzo di opportune segnalazioni, dell'avvenuto distacco. 
  Il dispositivo  di  frenatura  di  servizio  misto  ed  automatico,
differisce dal precedente solo in quanto l'energia utilizzata per  la
frenatura della motrice e' quella propria del conducente, mentre  per
la frenatura del veicolo trainato si utilizza la energia  fornita  da
apposita  sorgente  installata   sulla   motrice   e   collegata   ad
accumulatori posti sul veicolo trainato. 
  Il dispositivo di frenatura di  servizio  ad  inerzia  effettua  la
frenatura di un veicolo rimorchiato utilizzando forze che nascono per
l'avvicinamento di questo alla motrice. Il  dispositivo  puo'  essere
anche automatico. 

 
                       EFFICIENZA DI FRENATURA 

 
  Si intende per efficienza di frenatura dei  dispositivi  lo  spazio
percorso dal veicolo dal momento in cui il conduttore inizia ad agire
sul comando fino al momento dell'arresto (spazio di frenatura)  o  la
decolorazione media rilevata con decolorografo. 
  Nelle formule relative alle efficienze indicate negli articoli  che
seguono i simboli hanno i seguenti significati: 
    V = velocita' del veicolo al momento in cui il conducente  inizia
ad agire sul comando espressa in km/h (velocita' iniziale) 
    S = spazio di frenatura espresso in metri. 
  L'efficienza  di  frenatura  deve   essere   accertata   zavorrando
opportunamente  il  veicolo  fino  a  raggiungere  il  peso   massimo
complessivo e la distribuzione  di  carico  ammessa  per  il  veicolo
stesso. Le prove debbono essere ripetute anche a veicolo scarico, con
il solo conducente, per accertare che la efficienza frenante, a  meno
che non  sia  diversamente  disposto,  sia  almeno  uguale  a  quella
risultante dai limiti previsti dal presente regolamento.  Quando  non
sia diversamente specificato, il veicolo deve  essere  in  ordine  di
marcia  con  i  rifornimenti  completi;  il  peso  del  guidatore  va
considerato pari a kg. 70 ± 5. 
  A meno che non sia diversamente disposto,  tutte  le  prove  devono
essere effettuate con freni freddi a velocita' iniziali compreso  tra
i valori di 0,3 e 0,7 di quella massima  dichiarata  dal  costruttore
del veicolo, comunque non superiore a 100 km/orari. 
  Le prove  vanno  ripetute  fino  ad  ottenere  la  regolarita'  dei
risultati ed i valori assunti debbono essere quelli  medi  risultanti
dalla detta serie di prove. 
  Debbono  essere  anche  eseguite  alcune  prove  ad  una  velocita'
prossima a quella massima del veicolo senza misurare l'efficienza  di
frenatura; cio' allo scopo di constatare  il  comportamento  generale
del veicolo. 
  Durante le prove la forza da esercitare sul comando  da  parte  del
conducente non deve essere superiore a quella indicata  per  ciascuna
categoria di veicoli. 
  Le prove vanno eseguite su strada asciutta e  pulita,  quanto  piu'
possibile pianeggiante, avente buone condizioni  di  aderenza  e  con
assenza di vento capace di influenzare i risultati. 
  Nelle prove i  pneumatici  devono  essere  gonfiati,  a  freddo,  a
pressione adeguata al carico massimo  gravante  effettivamente  sulle
ruote in condizioni statiche. 
  Nelle prove dei  motoveicoli,  il  guidatore  deve  mantenersi  sul
sedile in posizione riorutale eretta. 
  Le prove  per  determinare  la  efficienza  di  frenatura  dopo  il
riscaldamento dei freni possono essere  anche  effettuate  su  strada
orizzontale, o di pendenza diversa da quella prescritta purche' siano
realizzate condizioni equivalenti a quelle prescritte per dette prove
per ogni categoria di veicoli. 

 
                 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
  I  dispositivi  di  frenatura  debbono  rispondere  alle   seguenti
prescrizioni di carattere generale: 
    1. Ciascuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso
e di stazionamento puo'  essere  opportunamente  conglobato  con  uno
degli altri due, sempreche' in caso di inefficienza di un dispositivo
rimanga assicurata la frenatura di almeno un asse con il  dispositivo
di servizio, oppure con quello di soccorso. 
    2. Tutti gli autoveicoli e  filoveicoli  di  peso  complessivo  a
pieno carico uguali o superiore  ad  80  quintali,  devono  avere  il
dispositivo di frenatura di servizio realizzato in  maniera  che  nel
caso di una deficienza nulla  trasmissione  della  frenatura  ad  uno
degli assi, uno almeno degli altri assi possa ancora essere  frenato,
sempre azionando il comando del dispositivo di frenatura di servizio. 
Un tale risultato puo' essere ottenuto in qualunque maniera,  esclusa
pero'  l'utilizzazione  di  dispositivi  a  funzionamento  automatico
previsti  per  entrare  in  azione  solo  nel  caso  della   suddetta
deficienza. 
  In ogni caso l'efficienza residua del dispositivo di  frenatura  di
servizio non deve essere  inferiore  ad  un  terzo  della  efficienza
prescritta per la categoria a  cui  il  veicolo  appartiene;  qualora
invece si raggiunga la meta' dell'efficienza medesima il  dispositivo
di frenatura di servizio e' considerato idoneo anche alle funzioni di
dispositivo di soccorso. 
  E' considerato come veicolo unico al sensi di  questa  prescrizione
anche il veicolo articolato o snodato. 
    3. La prescrizione di cui al punto 2) non si applica nel caso che
il dispositivo di frenatura di soccorso sia in  grado  di  assicurare
uno spazio di frenatura  inferiore  o  uguale  a  25  metri,  ad  una
velocita' iniziale di 40 km/orari. 
    4.  E'  ammesso  l'impiego  complementare   di   un   dispositivo
ausiliario di frenatura - rallentatore - qualora  il  dispositivo  di
frenatura di servizio non risponda ai requisiti  prescritti  dopo  la
prova di riscaldamento; tale dispositivo ausiliario, che  rappresenta
una integrazione dei dispositivi di frenatura obbligatori deve essere
azionabile dal conducente dal proprio posto di guida. 
    5. L'azione frenante di ogni dispositivo  deve  essere  ripartita
sulle ruote di uno stesso asse in modo simmetrico rispetto  al  piano
longitudinale   di   simmetria,   qualora   noti   sia   diversamente
specificato. 
    6.  Lo  parti  ruotanti  del  freno  di  servizio  devono  essere
costantemente collegate meccanicamente alle ruote senza  possibilita'
di distacco a comando. 
    7. L'usura dei freni deve poter essere compensata facilmente  con
regolazione manuale o automatica. 
    8. Nel caso di veicoli trainanti rimorchio la presenza di  questo
non deve in alcun caso, durante l'azione dei  freni,  comportare  una
modifica della traiettoria del complesso.