(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 277)
                 Art. 277. (Art. 78 del Testo Unico) 
    APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI SULLA EFFICIENZA DI FRENATURA 

 
  Le prescrizioni del presente regolamento relative all'efficienza di
frenatura si applicano ai veicoli  nuovi  di  fabbrica  all'atto  dei
controlli per l'ammissione alla circolazione. Ai fini  dei  controlli
sui  veicoli  in  circolazione  e'  sufficiente  una  efficienza   di
frenatura non inferiore all'80% di quella prescritta per  il  veicolo
nuovo.