Art. 278. (Art. 78 del Testo Unico) APPROVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI E AUTOMATICI I dispositivi di frenatura continui ed automatici, i quali debbono essere di tipo approvato dal Ministro per i trasporti, debbono rispondere a modalita' di prova fissale da detto Ministro. Tali dispositivi debbono rispondere in ogni caso alle condizioni che, se l'impianto e' pneumatico, il tempo intercorrente tra il momento di inizio d'azionamento del pedale e quello in cui l'elemento operatore piu' ritardato dell'impianto raggiunge il 90% della pressione nominale di esercizio non superi 0,6 secondi; inoltre la differenza tra il tempo necessario per raggiungere il 90% della pressione nominale d'esercizio nell'elemento operatore piu' ritardato del veicolo trattore e il corrispondente tempo per l'elemento operatore piu' ritardato del veicolo rimorchiato non deve essere superiore in valore assoluto a 0,2 secondi se la differenza stessa e' positiva e a 0,1 secondi se la differenza e' negativa. Dette condizioni si applicano egualmente nei loro risultati agli impianti di frenatura che impiegano altre sorgenti di energia. I dispositivi medesimi debbono rispondere a particolari prescrizioni fissate in tabelle di unificazione a carattere definitivo dove siano precisati i requisiti di carattere costruttivo dei vari apparecchi che compongono l'impianto, le caratteristiche della trasmissione e del relativo collegamento tra veicolo trattore e veicolo rimorchiato e, nel caso degli impianti pneumatici, la capacita' dei serbatoi e la portata dei compressori, nonche' le curve d'incremento delle pressioni in funzione del tempo, sia per i freni del veicolo trattore che per anelli del veicolo rimorchiato. Ogni dispositivo di frenatura continuo ed automatico per essere conforme al tipo approvato deve avere tutti i particolari che lo compongono identici a quelli del prototipo sperimentato. Su tutti i particolari considerati fondamentali debbono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile anche quando montati sul veicolo, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione del tipo. Nel caso degli impianti pneumatici e' necessario anche che la pressione di esercizio sia la stessa di quella del prototipo, mentre per quanto riguarda la lunghezza della trasmissione e la posizione reciproca dei particolari e' ammessa una tolleranza nell'applicazione ai vari tipi di veicoli, tolleranza che deve essere determinata all'atto dell'approvazione. L'accoppiamento di un veicolo trattore e di un veicolo trainato e' subordinato alla condizione che i rispettivi impianti di frenatura appartengano allo stesso tipo di complesso approvato, a meno che non si tratti di impianti di tipo diverso per i quali sia stato ammesso o riconosciuto l'impiego promiscuo, oppure di impianti unificati.