(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 278)
                 Art. 278. (Art. 78 del Testo Unico) 
   APPROVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI E AUTOMATICI 

 
  I dispositivi di frenatura continui ed automatici, i quali  debbono
essere di tipo  approvato  dal  Ministro  per  i  trasporti,  debbono
rispondere a modalita' di prova fissale da detto Ministro. 
  Tali dispositivi debbono rispondere in ogni  caso  alle  condizioni
che, se l'impianto e'  pneumatico,  il  tempo  intercorrente  tra  il
momento di inizio d'azionamento del pedale e quello in cui l'elemento
operatore  piu'  ritardato  dell'impianto  raggiunge  il  90%   della
pressione nominale di esercizio non superi 0,6  secondi;  inoltre  la
differenza tra il tempo  necessario  per  raggiungere  il  90%  della
pressione nominale d'esercizio nell'elemento operatore piu' ritardato
del  veicolo  trattore  e  il  corrispondente  tempo  per  l'elemento
operatore piu' ritardato del  veicolo  rimorchiato  non  deve  essere
superiore in valore assoluto a 0,2 secondi se la differenza stessa e'
positiva e a 0,1 secondi se la differenza e' negativa. 
  Dette condizioni si applicano egualmente nei  loro  risultati  agli
impianti di frenatura che impiegano altre sorgenti di energia. 
  I   dispositivi   medesimi   debbono   rispondere   a   particolari
prescrizioni  fissate  in  tabelle  di   unificazione   a   carattere
definitivo dove siano precisati i requisiti di carattere  costruttivo
dei vari apparecchi che  compongono  l'impianto,  le  caratteristiche
della trasmissione e del relativo collegamento tra veicolo trattore e
veicolo  rimorchiato  e,  nel  caso  degli  impianti  pneumatici,  la
capacita' dei serbatoi e la portata dei compressori, nonche' le curve
d'incremento delle pressioni in funzione del tempo, sia per  i  freni
del veicolo trattore che per anelli del veicolo rimorchiato. 
  Ogni dispositivo di frenatura continuo  ed  automatico  per  essere
conforme al tipo approvato deve avere  tutti  i  particolari  che  lo
compongono identici a quelli del prototipo sperimentato. 
  Su tutti i  particolari  considerati  fondamentali  debbono  essere
indicati in maniera chiara, indelebile e  facilmente  visibile  anche
quando montati sul veicolo, il marchio di fabbrica e gli  estremi  di
approvazione  del  tipo.  Nel  caso  degli  impianti  pneumatici   e'
necessario anche che la pressione  di  esercizio  sia  la  stessa  di
quella del prototipo, mentre per quanto riguarda la  lunghezza  della
trasmissione e la posizione reciproca dei particolari e' ammessa  una
tolleranza nell'applicazione ai vari tipi di veicoli, tolleranza  che
deve essere determinata all'atto dell'approvazione. 
  L'accoppiamento di un veicolo trattore e di un veicolo trainato  e'
subordinato alla condizione che i rispettivi  impianti  di  frenatura
appartengano allo stesso tipo di complesso approvato, a meno che  non
si tratti di impianti di tipo diverso per i quali sia stato ammesso o
riconosciuto l'impiego promiscuo, oppure di impianti unificati.