(Regolamento-art. 483)
 
                              Art. 483. 
 
  Le vincite al lotto sono pagate o dai ricevitori  presso  i  banchi
del lotto con i fondi  della  riscossione,  sulla  presentazione  dei
biglietti vincenti; oppure dalle tesorerie provinciali  sovra  ordini
spediti dalle Direzioni compartimentali del lotto. 
 
  I pagamenti per mezzo dei ricevitori, il modo di renderne conto  ed
il  procedimento  pel  rimborso,  mediante  mandati  convertibili  in
quietanze di entrata, sono retti dal regolamento speciale per codesto
servizio in in tutto cio' che non e'  prescritto  dalle  disposizioni
del presente regolamento generale.