Art. 483. Le vincite al lotto sono pagate o dai ricevitori presso i banchi del lotto con i fondi della riscossione, sulla presentazione dei biglietti vincenti; oppure dalle tesorerie provinciali sovra ordini spediti dalle Direzioni compartimentali del lotto. I pagamenti per mezzo dei ricevitori, il modo di renderne conto ed il procedimento pel rimborso, mediante mandati convertibili in quietanze di entrata, sono retti dal regolamento speciale per codesto servizio in in tutto cio' che non e' prescritto dalle disposizioni del presente regolamento generale.