Art. 484. Gli ordini di pagamento delle Direzioni del lotto possono essere emessi a favore dei ricevitori per l'importo dei biglietti vincenti da essi prodotti, oppure a favore direttamente dei giuocatori dei biglietti da loro stessi presentati alla Direzione. Gli ordini devono essere corredati dei biglietti relativi forniti di visto buono per la somma da pagarsi, firmato dal prefetto, dal sindaco e dal direttore del lotto. A quelli in favore dei ricevitori dev'essere inoltre unito uno degli originali della ricevuta, dai medesimi rilasciata in doppio all'atto del ricevimento dei biglietti vincenti, nel solo caso pero' in cui siano da pagarsi vincite per un importo eccedente la cauzione dei ricevitori.