(Regolamento-art. 484)
 
                              Art. 484. 
 
  Gli ordini di pagamento delle Direzioni del  lotto  possono  essere
emessi a favore dei ricevitori per l'importo dei  biglietti  vincenti
da essi prodotti, oppure a favore  direttamente  dei  giuocatori  dei
biglietti da loro stessi presentati alla Direzione. 
 
  Gli ordini devono essere corredati dei biglietti  relativi  forniti
di visto buono per la somma da pagarsi,  firmato  dal  prefetto,  dal
sindaco e dal direttore del lotto. A quelli in favore dei  ricevitori
dev'essere inoltre unito uno  degli  originali  della  ricevuta,  dai
medesimi rilasciata in doppio all'atto del ricevimento dei  biglietti
vincenti, nel solo caso pero' in cui siano da pagarsi vincite per  un
importo eccedente la cauzione dei ricevitori.