Art. 487. I tesorieri, per gli ordini a favore dei ricevitori, si fanno consegnare il secondo originale della ricevuta di cui e' parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 484, quando l'importo da pagarsi superi la cauzione, cio' che deve essere espresso sugli ordini; e per quelli a favore dei giuocatori, la ricevuta data loro dalla Direzione cui produssero i biglietti. La prima ricevuta dev'essere unita all'ordine relativo; la seconda restituita alla Direzione che la diede, col mezzo dell'Intendenza di finanza della provincia. Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in uscita i relativi ordini estinti. Sui biglietti vincenti che trovansi a corredo degli ordini di pagamento, e precisamente dove e' indicato il prezzo della giuocata, i tesorieri apporranno il marchio colla dizione «pagato.»