(Regolamento-art. 487)
 
                              Art. 487. 
 
  I tesorieri, per gli ordini  a  favore  dei  ricevitori,  si  fanno
consegnare il secondo originale  della  ricevuta  di  cui  e'  parola
nell'ultimo capoverso dell'articolo 484, quando l'importo da  pagarsi
superi la cauzione, cio' che deve essere espresso sugli ordini; e per
quelli a favore dei giuocatori, la ricevuta data loro dalla Direzione
cui produssero i biglietti. 
 
  La prima ricevuta dev'essere unita all'ordine relativo; la  seconda
restituita alla Direzione che la diede, col mezzo dell'Intendenza  di
finanza della provincia. 
 
  Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in  uscita
i relativi ordini estinti. 
 
  Sui biglietti vincenti che  trovansi  a  corredo  degli  ordini  di
pagamento, e precisamente dove e' indicato il prezzo della  giuocata,
i tesorieri apporranno il marchio colla dizione «pagato.»