Art. 488. I ricevitori del lotto, allorche' debbono versare alla tesoreria provinciale i prodotti riscossi, presentano all'Intendenza di finanza la relativa fattura contenente il loro conto sommario di cassa, che dimostri l'importo totale delle riscossioni, l'ammontare dei biglietti vincenti pagati e trasmessi pel rimborso alla competente Direzione, e la somma residuale da versarsi. La Direzione, avuti dai ricevitori i suddetti biglietti vincenti, compila e trasmette alla Intendenza di finanza una nota in cui e' indicato per ciascun ricevitore lo ammontare dei biglietti medesimi di cui e' chiesto il rimborso, il quale ammontare deve corrispondere con la somma risultante dalla fattura disopra accennata.