(Regolamento-art. 488)
 
                              Art. 488. 
 
  I ricevitori del lotto, allorche' debbono  versare  alla  tesoreria
provinciale i prodotti riscossi, presentano all'Intendenza di finanza
la relativa fattura contenente il loro conto sommario di  cassa,  che
dimostri  l'importo  totale  delle   riscossioni,   l'ammontare   dei
biglietti vincenti pagati e trasmessi pel  rimborso  alla  competente
Direzione, e la somma residuale da versarsi. 
 
  La Direzione, avuti dai ricevitori i suddetti  biglietti  vincenti,
compila e trasmette alla Intendenza di finanza una  nota  in  cui  e'
indicato per ciascun ricevitore lo ammontare dei  biglietti  medesimi
di cui e' chiesto il rimborso, il quale ammontare deve  corrispondere
con la somma risultante dalla fattura disopra accennata.