Art. 489. La Direzione del lotto, eseguite mese per mese le verificazioni prescritte dai regolamenti e dalle istruzioni in vigore, spedisce per i ricevitori di ogni provincia un ordine collettivo di pagamento, commutabile in quietanza dal tesoriere provinciale a favore di ciascuno di essi ricevitori, e lo trasmette con tutti i documenti giustificativi alla Intendenza di finanza, giusta la prima parte dell'articolo 485. L'Intendenza di finanza invia al tesoriere provinciale l'ordine collettivo coi relativi documenti, e cura che ne sia fatto figurare l'ammontare in uscita, e che vengano contemporaneamente emesse le corrispondenti quietanze. Gli ordini di rimborso, col corredo dei biglietti pagati e di ogni altro documento giustificativo, saranno uniti al conto mensile del tesoriere.