(Regolamento-art. 489)
 
                              Art. 489. 
 
  La Direzione del lotto, eseguite mese  per  mese  le  verificazioni
prescritte dai regolamenti e dalle istruzioni in vigore, spedisce per
i ricevitori di ogni provincia un  ordine  collettivo  di  pagamento,
commutabile in  quietanza  dal  tesoriere  provinciale  a  favore  di
ciascuno di essi ricevitori, e lo trasmette  con  tutti  i  documenti
giustificativi alla Intendenza di  finanza,  giusta  la  prima  parte
dell'articolo 485. 
 
  L'Intendenza di finanza invia  al  tesoriere  provinciale  l'ordine
collettivo coi relativi documenti, e cura che ne sia  fatto  figurare
l'ammontare in uscita, e che  vengano  contemporaneamente  emesse  le
corrispondenti quietanze. 
 
  Gli ordini di rimborso, col corredo dei biglietti pagati e di  ogni
altro documento giustificativo, saranno uniti al  conto  mensile  del
tesoriere.