(Allegato-art. 138)
 
                              Art. 138. 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nel presente Libro si intendono per: 
 
  a) "offerta fuori sede": la promozione e il collocamento presso  il
pubblico  di  strumenti  finanziari,  di  servizi  e   attivita'   di
investimento di cui all'articolo 30 del Testo Unico; 
 
  b)  "regolamento  ministeriale  di  cui  all'articolo  18-bis":  il
regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  ai
sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico; 
 
  c)  "regolamento  ministeriale  di  cui  all'articolo  18-ter":  il
regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  ai
sensi dell'articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico; 
 
  d)  "regolamento  ministeriale  di   cui   all'articolo   31":   il
regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  ai
sensi dell'articolo 31, comma 5, del Testo Unico; 
 
  e) "Organismo" ovvero "OCF":  l'Organismo  di  vigilanza  e  tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari  di  cui  all'articolo  31,
comma 4, del Testo Unico; 
 
  f)  "albo":  l'albo  unico  dei  consulenti   finanziari   di   cui
all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico; 
 
  g) "protocollo di intesa": il protocollo adottato tra l'Organismo e
la Consob ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre
2015, n. 208; 
 
  h) "consulenti finanziari": i consulenti  finanziari  autonomi,  le
societa'  di  consulenza  finanziaria  e  i   consulenti   finanziari
abilitati all'offerta fuori sede; 
 
  i) "consulente finanziario autonomo":  la  persona  fisica  di  cui
all'articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico; 
 
  l) "societa' di consulenza finanziaria": la  persona  giuridica  di
cui all'articolo 18-ter, comma 1, del Testo Unico; 
 
  m) "consulente finanziario abilitato all'offerta  fuori  sede":  la
persona fisica di cui all'articolo 1, comma  5-septies.3,  del  Testo
Unico; 
 
  n)  "soggetti  abilitati":  i  soggetti  che  devono  avvalersi  di
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a norma  della
Parte II, Titolo II, Capo IV del Testo  Unico  e  delle  disposizioni
emanate in base a essa; 
 
  o) "prove valutative": le prove valutative  di  cui  agli  articoli
18-bis, comma 1,  e  31,  comma  5,  del  Testo  Unico,  e  la  prova
valutativa semplificata di cui all'articolo 150; 
 
  p) "contributo dovuto  all'Organismo":  la  contribuzione  prevista
dall'articolo 31, comma 4, del Testo Unico; 
 
  q)  "consulenza  in   materia   di   investimenti":   il   servizio
d'investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera  f),  e  comma
5-septies, del Testo Unico; 
 
  r) "soggetti rilevanti": i dipendenti  del  consulente  finanziario
autonomo o della societa'  di  consulenza  finanziaria  nonche'  ogni
altra persona fisica i cui servizi sono a  disposizione  e  sotto  il
controllo del consulente finanziario autonomo  o  della  societa'  di
consulenza  finanziaria  e  che  partecipano  alla  prestazione   del
servizio di consulenza e all'esercizio dell'attivita'  di  consulenza
da parte del medesimo consulente; 
 
  s) "cliente": la persona fisica  o  giuridica  alla  quale  vengono
prestati servizi di investimento o accessori; 
 
  t) "cliente professionale": il cliente  professionale  privato  che
soddisfa  i  requisiti  di  cui  all'Allegato  n.  3   del   presente
regolamento e  il  cliente  professionale  pubblico  che  soddisfa  i
requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze ai sensi dell'articolo 6,  comma  2-sexies,  del  Testo
Unico; 
 
  u)  "cliente  al  dettaglio":  il  cliente  che  non   e'   cliente
professionale.