Art. 138. (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: a) "offerta fuori sede": la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari, di servizi e attivita' di investimento di cui all'articolo 30 del Testo Unico; b) "regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis": il regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico; c) "regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter": il regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico; d) "regolamento ministeriale di cui all'articolo 31": il regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Testo Unico; e) "Organismo" ovvero "OCF": l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico; f) "albo": l'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico; g) "protocollo di intesa": il protocollo adottato tra l'Organismo e la Consob ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; h) "consulenti finanziari": i consulenti finanziari autonomi, le societa' di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; i) "consulente finanziario autonomo": la persona fisica di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico; l) "societa' di consulenza finanziaria": la persona giuridica di cui all'articolo 18-ter, comma 1, del Testo Unico; m) "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede": la persona fisica di cui all'articolo 1, comma 5-septies.3, del Testo Unico; n) "soggetti abilitati": i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a norma della Parte II, Titolo II, Capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base a essa; o) "prove valutative": le prove valutative di cui agli articoli 18-bis, comma 1, e 31, comma 5, del Testo Unico, e la prova valutativa semplificata di cui all'articolo 150; p) "contributo dovuto all'Organismo": la contribuzione prevista dall'articolo 31, comma 4, del Testo Unico; q) "consulenza in materia di investimenti": il servizio d'investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e comma 5-septies, del Testo Unico; r) "soggetti rilevanti": i dipendenti del consulente finanziario autonomo o della societa' di consulenza finanziaria nonche' ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario autonomo o della societa' di consulenza finanziaria e che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza e all'esercizio dell'attivita' di consulenza da parte del medesimo consulente; s) "cliente": la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori; t) "cliente professionale": il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 del presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico; u) "cliente al dettaglio": il cliente che non e' cliente professionale.