(Testo unico imposte sui redditi-art. 282)
                              ART. 282 
Trasformazione in  credito  d'imposta  delle  attivita'  per  imposte
         anticipate in caso di ente sottoposto a risoluzione 
 (articolo 1, commi 850, 851 e 853, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
 
1. Nel caso  in  cui  siano  adottate  azioni  di  risoluzione,  come
definite  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la  trasformazione  in  credito
d'imposta  delle  attivita'  per  imposte  anticipate   relative   ai
componenti negativi di cui all'articolo 278, comma 1, iscritte  nella
situazione  contabile   di   riferimento   dell'ente   sottoposto   a
risoluzione decorre dalla data di avvio  della  risoluzione  e  opera
sulla  base  dei  dati  della  medesima  situazione  contabile.   Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data  di  avvio  della
risoluzione non sono deducibili i componenti negativi  corrispondenti
alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito
d'imposta ai sensi del presente comma. 
2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 16 novembre 2015. 
3.  I  versamenti  effettuati  dal  Fondo  di  risoluzione  nazionale
all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.