ART. 282
Trasformazione in credito d'imposta delle attivita' per imposte
anticipate in caso di ente sottoposto a risoluzione
(articolo 1, commi 850, 851 e 853, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito
d'imposta delle attivita' per imposte anticipate relative ai
componenti negativi di cui all'articolo 278, comma 1, iscritte nella
situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a
risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera
sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della
risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti
alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente comma.
2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 16 novembre 2015.
3. I versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale
all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.