(Testo unico imposte sui redditi-art. 283)
                              ART. 283 
Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e  passivita'  di
un ente  sottoposto  a  risoluzione  a  un  ente-ponte  (articolo  15
decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18  convertito  con  modificazioni
                  dalla legge 8 aprile 2016, n.49) 
 
1. La  cessione  di  diritti,  attivita'  e  passivita'  di  un  ente
sottoposto a risoluzione a un ente-ponte,  di  cui  all'articolo  43,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze  ai  fini
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive.  I  beni  ricevuti  dall'ente-ponte  sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali  riconosciuti
in capo all'ente cedente. 
2. Dalla data in cui ha effetto  la  cessione  l'ente-ponte  subentra
nella posizione dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  in  ordine  ai
diritti, attivita' o  passivita'  oggetto  di  cessione,  incluse  la
deduzione  o  la  tassazione  dei  componenti  di  reddito  dell'ente
sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla  data  della  cessione,  e  nelle
deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di
altre  attivita'  immateriali  esercitate  dall'ente   sottoposto   a
risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 93 dell'ente sottoposto a
risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.