ART. 283
Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di
un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte (articolo 15
decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni
dalla legge 8 aprile 2016, n.49)
1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente
sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo 43,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti
in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente-ponte subentra
nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai
diritti, attivita' o passivita' oggetto di cessione, incluse la
deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente
sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle
deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di
altre attivita' immateriali esercitate dall'ente sottoposto a
risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 93 dell'ente sottoposto a
risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.