ART. 284
Disposizioni fiscali applicabili all'ente sottoposto a risoluzione
(articolo 1, commi 170 e 171, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV,
capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione
del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha
emesso gli strumenti.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i maggiori o minori
valori che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di
cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di risoluzione, di
cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del
2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti,
di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015, non
concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle
imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite fiscali
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 93, e alla determinazione
del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione.
Ai fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per
cento di cui al citato articolo 93 e rilevano anche le perdite
trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 126 e non
ancora utilizzate.