(Testo unico imposte sui redditi-art. 284)
                              ART. 284 
 Disposizioni fiscali applicabili all'ente sottoposto a risoluzione 
    (articolo 1, commi 170 e 171, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
 
1. I  maggiori  o  minori  valori  che  derivano  dalla  riduzione  o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui  al  titolo  IV,
capo II,  del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono  alla  formazione
del reddito complessivo ai fini delle  imposte  sul  reddito  e  alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che  ha
emesso gli strumenti. 
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i maggiori  o  minori
valori che derivano dall'attuazione di una misura di  risoluzione  di
cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  16
novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo  di  risoluzione,  di
cui all'articolo 49, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  180  del
2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti,
di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180 del  2015,  non
concorrono alla formazione del  reddito  complessivo  ai  fini  delle
imposte sul reddito, per la  parte  che  eccede  le  perdite  fiscali
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 93, e alla determinazione
del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione.
Ai fini del presente comma non si considera  il  limite  dell'80  per
cento di cui al citato  articolo  93  e  rilevano  anche  le  perdite
trasferite al consolidato nazionale di cui  all'articolo  126  e  non
ancora utilizzate.