(CODICE CIVILE-art. 391)
                              Art. 391. 
 
       (Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare). 
 
  Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' essere  emancipato
dal giudice tutelare su istanza  del  genitore  esercente  la  patria
potesta' o del tutore. 
 
  L'emancipazione puo'  essere  accordata  dal  giudice  tutelare  su
istanza dello stesso minore, sentiti  i  genitori  o  il  tutore.  Il
giudice tutelare non puo' accordare l'emancipazione senza il consenso
del genitore esercente  la  patria  potesta',  salvo  che  concorrano
gravissime ragioni.