(CODICE CIVILE-art. 392)
                              Art. 392. 
 
                     (Curatore dell'emancipato). 
 
  Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato. 
 
  Se il  minore  ha  genitori,  e'  curatore  il  genitore  al  quale
spetterebbe l'esercizio della patria potesta' se il minore non  fosse
emancipato. 
 
  Se minore e' la donna maritata, essa  ha  per  curatore  il  marito
ovvero il curatore o il tutore del marito. 
 
  Se e' vedova ovvero legalmente separata, ha per curatore il padre o
la madre;  in  loro  mancanza,  il  giudice  tutelare  le  nomina  un
curatore. La stessa disposizione si applica nel caso  di  separazione
di beni.