Art. 392. (Curatore dell'emancipato). Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato. Se il minore ha genitori, e' curatore il genitore al quale spetterebbe l'esercizio della patria potesta' se il minore non fosse emancipato. Se minore e' la donna maritata, essa ha per curatore il marito ovvero il curatore o il tutore del marito. Se e' vedova ovvero legalmente separata, ha per curatore il padre o la madre; in loro mancanza, il giudice tutelare le nomina un curatore. La stessa disposizione si applica nel caso di separazione di beni.