(CODICE CIVILE-art. 395)
                              Art. 395. 
 
            (Rifiuto del consenso da parte del curatore). 
 
  Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore puo'
ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima  ingiustificato  il
rifiuto, nomina un curatore speciale  per  assistere  il  minore  nel
compimento  dell'atto,  salva,  se  occorre,   l'autorizzazione   del
tribunale.