Art. 397. (Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale). Il minore emancipato puo' esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se e' autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. L'autorizzazione puo' essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, che e' autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, puo' compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.