(CODICE CIVILE-art. 397)
                              Art. 397. 
 
  (Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale). 
 
  Il minore emancipato puo' esercitare un'impresa  commerciale  senza
l'assistenza del curatore, se e' autorizzato  dal  tribunale,  previo
parere del giudice tutelare e sentito il curatore. 
 
  L'autorizzazione puo' essere revocata dal tribunale su istanza  del
curatore o d'ufficio, previo, in  entrambi  i  casi,  il  parere  del
giudice tutelare e sentito il minore emancipato. 
 
  Il  minore  emancipato,  che  e'   autorizzato   all'esercizio   di
un'impresa commerciale, puo' compiere da solo gli atti  che  eccedono
l'ordinaria  amministrazione,   anche   se   estranei   all'esercizio
dell'impresa.