(CODICE CIVILE-art. 398)
                              Art. 398. 
 
                    (Revoca dell'emancipazione). 
 
  Quando  gli  atti  del  minore  ne  dimostrano   l'incapacita'   ad
amministrare, l'emancipazione accordata per l'art.  391  puo'  essere
revocata  dal  giudice  tutelare   su   istanza   di   chi   richiese
l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore. 
 
  Revocata  l'emancipazione,  il  minore  rientra  sotto  la   patria
potesta' o la tutela e vi rimane sino all'eta' maggiore.