(CODICE CIVILE-art. 399)
                              Art. 399. 
 
                           (Pubblicita'). 
 
  I provvedimenti con i quali e' concessa o revocata  l'emancipazione
devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito  registro
e comunicati entro dieci  giorni  all'ufficiale  dello  stato  civile
perche' li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato. 
 
  La  pubblicita'  dei  provvedimenti   relativi   all'autorizzazione
dell'esercizio    dell'impresa    commerciale    o    alla     revoca
dell'autorizzazione e' regolata dal libro V.