(Protocollo-art. 106)
                              Art. 106 
 
  1. Ciascuno Stato  membro  s'impegna  ad  autorizzare  che  vengano
effettuati, nella valuta dello Stato  membro  nel  quale  risiede  il
creditore o il beneficiario, i  pagamenti  relativi  agli  scambi  di
merci, di servizi e  di  capitali,  come  anche  i  trasferimenti  di
capitali e di salari, nella  misura  in  cui  la  circolazione  delle
merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e' liberalizzata tra
gli Stati membri in applicazione del presente Trattato. 
  Gli  Stati  membri  si  dichiarano  disposti   a   procedere   alla
liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto  dal  comma
precedente, nella misura in cui cio' sia  ad  essi  consentito  dalla
loro  situazione  economica  generale  e,   in   particolare,   dalla
situazione della loro bilancia dei pagamenti. 
  2. Nella misura in cui gli  scambi  di  merci  e  di  servizi  e  i
movimenti di capitale sono limitati  unicamente  da  restrizioni  sui
relativi pagamenti,  sono  per  analogia  applicate,  ai  fini  della
graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni  dei  capi
che trattano dell'abolizione delle  restrizioni  quantitative,  della
liberalizzazione  dei  servizi  e  della  libera   circolazione   dei
capitali. 
  3. Gli Stati membri s'impegnano a non introdurre nei loro  rapporti
nuove restrizioni  per  i  trasferimenti  relativi  alle  transazioni
invisibili,  enumerate  nell'elenco  di  cui  all'allegato  III   del
presente Trattato. 
  La graduale soppressione delle restrizioni  esistenti  si  effettua
conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 ai  65  inclusi,
sempreche' non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1  e
2 o dal capo relativo alla libera circolazione dei capitali. 
  4. Ove necessario, gli Stati membri si accordano  sulle  misure  da
adottare per rendere  possibile  la  realizzazione  dei  pagamenti  e
trasferimenti di cui al presente articolo; tali  misure  non  possono
essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente capo.