(Convenzione - art. 286)
                            Articolo 286 
      Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione 
Salvo quanto previsto alla Sezione 3, qualsiasi controversia relativa
all'interpretazione od all'applicazione della  presente  Convenzione,
quando non e' stata raggiunta una soluzione ricorrendo  alla  Sezione
1,  e'  sottoposta,  su  istanza  di  ciascuna  delle   parti   della
controversia, alla corte od al tribunale competenti  ai  sensi  della
presente Sezione.