Articolo 287 Scelta della procedura 1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato e' libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o piu' dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione: a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all'Allegato VI; b) la Corte internazionale di giustizia; c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato VII; d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'Allegato VIII, per una o piu' delle categorie di controversie ivi specificate. 2. Una dichiarazione effettuate ai sensi del numero 1, non deve incidere sull'obbligo di uno Stato contraente di accettare, nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla Parte XI, Sezione 5, la competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare, ne e' invalidata da tale obbligo. 3. Si deve ritenere che uno Stato contraente, che e' parte di una controversia non coperta da una dichiarazione in vigore, abbia accettato l'arbitrato conformemente all'Allegato VII. 4. Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa puo' essere sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa puo' essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'Allegato VII, salvo diverso accordo tra le parti. 6. Una dichiarazione resa conformemente al numero 1 rimane in vigore fino a tre mesi dopo che la comunicazione della revoca e' stata depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 7. Una nuova dichiarazione, una comunicazione di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano sotto alcun aspetto il procedimento in corso innanzi ad una corte o ad un tribunale competenti ai sensi del presente articolo, salvo diverso accordo tra le parti. 8. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati contraenti.