(Convenzione - art. 287)
                            Articolo 287 
                       Scelta della procedura 
   1. Al momento della firma, della  ratifica  o  dell'adesione  alla
presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo,  uno
Stato e' libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno
o piu'  dei  seguenti  mezzi  per  la  soluzione  delle  controversie
relative  all'interpretazione  od  all'applicazione  della   presente
Convenzione: 
   a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito 
      conformemente all'Allegato VI; 
   b) la Corte internazionale di giustizia; 
   c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato 
      VII; 
   d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente 
      all'Allegato  VIII,  per  una  o  piu'   delle   categorie   di
controversie ivi specificate. 
   2. Una dichiarazione effettuate ai sensi del numero  1,  non  deve
incidere sull'obbligo di  uno  Stato  contraente  di  accettare,  nei
limiti e secondo le modalita' previsti dalla Parte XI, Sezione 5,  la
competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi
marini del Tribunale internazionale per il diritto del  mare,  ne  e'
invalidata da tale obbligo. 
   3. Si deve ritenere che uno Stato contraente, che e' parte di  una
controversia non  coperta  da  una  dichiarazione  in  vigore,  abbia
accettato l'arbitrato conformemente all'Allegato VII. 
   4. Se le parti di  una  controversia  hanno  accettato  la  stessa
procedura per la soluzione della  controversia,  questa  puo'  essere
sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra  le
parti. 
   5. Se le parti in  controversia  non  hanno  accettato  la  stessa
procedura per la soluzione della  controversia,  questa  puo'  essere
sottoposta soltanto  all'arbitrato  conformemente  all'Allegato  VII,
salvo diverso accordo tra le parti. 
   6. Una dichiarazione resa conformemente  al  numero  1  rimane  in
vigore fino a tre mesi dopo che  la  comunicazione  della  revoca  e'
stata depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 
   7. Una nuova dichiarazione,  una  comunicazione  di  revoca  o  la
scadenza di una dichiarazione non pregiudicano sotto alcun aspetto il
procedimento in  corso  innanzi  ad  una  corte  o  ad  un  tribunale
competenti ai sensi del presente articolo, salvo diverso accordo  tra
le parti. 
   8. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo
sono depositate presso il Segretario generale  delle  Nazioni  Unite,
che ne trasmette copia agli Stati contraenti.