(Convenzione - art. 288)
                            Articolo 288 
                             Competenza 
   1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287 e' competente
a conoscere di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od
all'applicazione della presente Convenzione, che gli  sia  sottoposta
conformemente alla presente Parte. 
   2. Una corte o un tribunale di cui all'articolo 287 e'  competente
a    conoscere    di    una    qualsiasi    controversia     relativa
all'interpretazione od all'applicazione di un accordo  internazionale
in connessione con i fini della presente Convenzione e  che  gli  sia
sottoposta ai sensi dell'accordo. 
   3. La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi  marini
del Tribunale internazionale  per  il  diritto  del  mare  costituita
conformemente all'Allegato VI ed qualsiasi altra camera  o  tribunale
arbitrale di  cui  alla  Parte  XI,  Sezione  5,  sono  competenti  a
conoscere  di   qualsiasi   questione   che   sia   loro   sottoposta
conformemente a tale Sezione. 
   4. Nel caso di una controversia relativa alla  competenza  di  una
corte o tribunale, la questione deve essere risolta con una decisione
di quella corte o tribunale.