(Convenzione - art. 289)
                            Articolo 289 
                               Periti 
In qualsiasi  controversia  che  comporti  questioni  scientifiche  o
tecniche, una  corte  od  un  tribunale  competente  ai  sensi  della
presente Sezione  puo',  su  richiesta  di  una  parte  o  d'ufficio,
consultandosi con le parti, scegliere, almeno due periti  scientifici
o   tecnici,   preferibilmente   dall'apposito   elenco   predisposto
conformemente all'Allegato VIII, articolo 2, che siedono nella  corte
o nel tribunale senza diritto di voto.