(Convenzione - art. 290)
                            Articolo 290 
                          Misure cautelari 
   1. Se una controversia e'  stata  debitamente  sottoposta  ad  una
corte od un tribunale, che ritiene prima facie di  essere  competente
ai sensi della presente Parte o della  Parte  XI,  Sezione  5,  detta
corte o tribunale puo' prescrivere  qualsiasi  misura  cautelare  che
giudica appropriata in base alle circostanze per preservare i diritti
rispettivi delle parti in controversia o  per  impedire  gravi  danni
all'ambiente marino, in pendenza della decisione definitiva. 
   2. Le misure cautelari possono esser  modificate  o  revocate  non
appena le circostanze che le giustificavano  sono  cambiate  o  hanno
cessato di esistere. 
   3. Le misure  cautelari  possono  essere  adottate,  modificate  o
revocate ai sensi del presente articolo soltanto su  domanda  di  una
parte della controversia e dopo che alle parti  sia  stata  accordata
l'opportunita' di essere sentite. 
   4. La corte o tribunale comunica immediatamente alle  parti  della
controversia cd agli altri Stati contraenti  cui  ritiene  opportuno,
l'adozione, modifica o revoca delle misure cautelari. 
   5.  Nelle  more  della  costituzione  di  un  tribunale  arbitrale
investito di  una  controversia  ai  sensi  della  presente  sezione,
qualunque corte o Tribunale designato di comune accordo  dalle  parti
od, in difetto di tale accordo, entro un  termine  di  due  settimane
dalla richiesta delle misure cautelari, il  Tribunale  internazionale
per il diritto del mare od, in caso di attivita' svolte nell'Area, la
Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi  marini,
puo'  adottare,   modificare   o   revocare   le   misure   cautelari
conformemente al presente articolo se ritiene, prima  facie,  che  il
tribunale da costituire avrebbe la competenza e che  l'urgenza  della
situazione cosi' esiga. Una volta costituito,  il  tribunale  cui  la
controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri  da
1  a  4,  puo'  modificare,  revocare  o  confermare  queste   misure
cautelari. 
   6. Le parti della controversia si conformano senza indugio a tutte
le misure cautelari adottate ai sensi del presente articolo.