(Convenzione - art. 291)
                            Articolo 291 
                               Accesso 
   1. Tutte le procedure di  soluzione  delle  controversie  previste
nella presente Parte sono aperte agli Stati contraenti. 
   2. Le procedure di soluzione  delle  controversie  previste  nella
presente Parte sono aperte a soggetti diversi dagli Stati  contraenti
solo nei limiti in cui la Convenzione lo preveda espressamente.