(Convenzione - art. 292)
                            Articolo 292 
           Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio 
   1. Quando le autorita' di uno Stato contraente hanno  fermato  una
nave battente bandiera di un altro Stato contraente  e  si  asserisce
che lo Stato che ha fermato la nave non ha osservato le  disposizioni
della presente Convenzione che prevedono l'immediato  rilascio  della
nave o del suo equipaggio a seguito  del  deposito  di  una  adeguata
cauzione  o  di  un'altra  garanzia  finanziaria,  la  questione  del
rilascio del fermo puo' essere deferita a qualsiasi corte o tribunale
designato di comune accordo dalle parti; o in difetto di tale accordo
nel termine di 10 giorni dal momento del  fermo,  la  questione  puo'
essere  deferita  ad  una  corte  o   ad   un   tribunale   accettato
conformemente all'articolo 287 dallo Stato che ha proceduto al fermo,
od al Tribunale internazionale per il diritto del mare, sempre che Ie
parti non convengano altrimenti. 
   2. L'istanza per il rilascio puo'  essere  presentata  solo  dallo
Stato di bandiera od a suo nome. 
   3. La corte od il tribunale esamina senza indugio l'istanza per il
rilascio  e  conosce  solo  della  questione  del   rilascio,   senza
pregiudizio  per  il  merito  di   qualsiasi   causa   innanzi   alle
giurisdizioni interne competenti, intentata contro la  nave,  il  suo
proprietario od il suo equipaggio. Le autorita' dello  Stato  che  ha
proceduto al fermo restano  competenti  di  rilasciare  in  qualunque
momento la nave od il suo equipaggio. 
   4. Dal momento del deposito della cauzione  o  di  altra  garanzia
finanziaria fissata dalla corte o dal tribunale  le  autorita'  dello
Stato che ha effettuato  il  fermo  si  conformano  prontamente  alla
decisione della corte o del tribunale in  merito  al  rilascio  della
nave o del suo equipaggio.