(Convenzione - art. 293)
                            Articolo 293 
                         Diritto applicabile 
   1. Una corte od un tribunale competente ai  sensi  della  presente
Sezione applica le disposizioni della presente Convenzione e le altre
norme del diritto internazionale non incompatibili  con  la  presente
Convenzione. 
   2. Il numero 1 non  pregiudica  la  facolta'  della  corte  o  del
tribunale competente ai sensi della presente Sezione di giudicare una
controversia ex equo et bono se le parti cosi' concordano.