Articolo 293 Diritto applicabile 1. Una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione applica le disposizioni della presente Convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione. 2. Il numero 1 non pregiudica la facolta' della corte o del tribunale competente ai sensi della presente Sezione di giudicare una controversia ex equo et bono se le parti cosi' concordano.