(Convenzione - art. 294)
                            Articolo 294 
                      Procedimenti preliminari 
   1. Una corte od un tribunale di  cui  all'articolo  287,  cui  sia
presentata  una  domanda  relativa  ad  una   controversia   di   cui
all'articolo 297, decide, su domanda di una parte  o,  puo'  decidere
d'ufficio, se il ricorso costituisce un abuso delle vie legali  o  se
esso prima facie fondato. Se la corte od il tribunale giudica che  il
ricorso costituisce un abuso delle vie Iegali o  che  esso  e'  prima
facie infondato, esso cessa di esaminare la domanda. 
   2. Al momento della  ricezione  della  domanda,  la  corte  od  il
tribunale la notifica immediatamente all'altra parte  o  parti  della
domanda e fissa un termine ragionevole entro il quale queste  possono
richiedergli di emettere una decisione conformemente al numero 1. 
   3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di alcuna  delle
parti della controversia di  sollevare  delle  eccezioni  preliminari
conformemente alle norme di procedura applicabili.