Articolo 294 Procedimenti preliminari 1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287, cui sia presentata una domanda relativa ad una controversia di cui all'articolo 297, decide, su domanda di una parte o, puo' decidere d'ufficio, se il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o se esso prima facie fondato. Se la corte od il tribunale giudica che il ricorso costituisce un abuso delle vie Iegali o che esso e' prima facie infondato, esso cessa di esaminare la domanda. 2. Al momento della ricezione della domanda, la corte od il tribunale la notifica immediatamente all'altra parte o parti della domanda e fissa un termine ragionevole entro il quale queste possono richiedergli di emettere una decisione conformemente al numero 1. 3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di alcuna delle parti della controversia di sollevare delle eccezioni preliminari conformemente alle norme di procedura applicabili.