(Convenzione - art. 295)
                            Articolo 295 
                   Esaurimento dei ricorsi interni 
Qualsiasi    controversia    tra    Stati     contraenti     relativa
all'interpretazione od all'applicazione  della  presente  Convenzione
puo' essere sottoposta alle procedure previste nella presente Sezione
solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni ove questo sia  richiesto
dal diritto internazionale.