Articolo 296 Carattere definitivo e obbligatorieta' delle decisioni 1. Qualsiasi decisione resa da una corte od un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione e' definitiva e deve essere rispettata da tutte Ie parti della controversia. 2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per Ie parti e rispetto a quella specifica controversia.