(Convenzione - art. 296)
                            Articolo 296 
       Carattere definitivo e obbligatorieta' delle decisioni 
   1.  Qualsiasi  decisione  resa  da  una  corte  od  un   tribunale
competenti ai sensi della  presente  Sezione  e'  definitiva  e  deve
essere rispettata da tutte Ie parti della controversia. 
   2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per  Ie
parti e rispetto a quella specifica controversia.