TESTO UNICO IVA
Tabella A *
Parte I **
Prodotti agricoli e ittici
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 0101);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere
bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 0102 - 0103 - 0104);
3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili,
freschi e refrigerati (v.d. 0105 - ex 0207);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed
altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da
seta (v.d. ex 0106);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3) e 4),
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d.
ex 0207 - ex 0208 - ex 0210);
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco o refrigerato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 0209 - ex 1501);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o
in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione
affumicati (v.d. ex 0304 - ex 0305), derivanti dalla pesca in acque
dolci e dalla piscicoltura;
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal
loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi,
salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in
acqua (v.d. ex 0306 - ex 0307), derivanti dalla pesca in acque dolci
e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati
(v.d. 0401);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 0407);
12) miele naturale (v.d. 0409);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di
riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici
vive, comprese le talee e le marze (v.d. 0601 - 0602);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti,
freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe,
muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 0603 -
ex 0604);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi,
refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
(v.d. da 0701 a 0708 - ex 0709 - ex 0711);
16) tartufi, nei limiti delle quantita' standard di produzione
determinate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, emanato di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze;
17) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o
spezzati (v.d. 0713);
18) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate
dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a
sago (v.d. 0714);
19) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente
conservate (v.d. da 0801 a 0812 - 0813);
20) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate,
presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione,
oppure secche (v.d. ex 0814);
21) spezie (v.d. da 0904 a 0910);
22) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato)
(v.d. da 1001 a 1005 - ex 1006 - 1007 - 1008);
23) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. da ex 1201
a ex 1207);
24) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 1209);
25) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v.d. ex 1212);
26) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non
torrefatte (v.d. ex 1212);
27) coni di luppolo (v.d. 1210);
28) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di
insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche
tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 1211);
29) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali
impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v.d. ex 1212);
30) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. ex
1213);
31) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio,
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino,
veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 1214);
32) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non
pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia
(v.d. ex 1401 - ex 1404);
33) alghe (v.d. ex 1212);
34) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. 1509 - 1510 -
ex 1522);
35) cera d'api greggia (v.d. ex 1521);
36) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dalla aggiunta di alcole;
mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 2009 ex
2204);
37) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed
alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in
volume di alcole (v.d. ex 2204);
38) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 2206);
39) aceto di vino (v.d. ex 2209);
40) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione
dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 2306);
41) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 2307);
42) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per
la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d.
ex 2308);
43) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 2401);
44) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami
di legno compresa la segatura (v.d. ex 4401);
45) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. ex
4403);
46) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d.
ex 4403);
47) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero
frantumato, granulato o polverizzato (v.d. ex 4501);
48) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 5001);
49) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di
peli (v.d. ex 5101 - ex 5103);
50) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 5102);
51) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d.
ex 5301);
52) ramie' greggio (v.d. ex 5305);
53) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati ne' cardati
(v.d. 5201 - 5202);
54) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e
cascami di canapa (v.d. ex 5302);
55) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 5305);
56) sisal greggia (v.d. ex 5305);
57) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex
3301).
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(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme
delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale
parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di
cui all'articolo 133, si applicano le aliquote corrispondenti a
quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto
ministeriale emanato a norma del comma 1 del citato articolo.
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Parte II
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento
1) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
2) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406);
3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi,
refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo
immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in
pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. da 0701 a 0708 -
ex 0709 - ex 0711 - ex 0712);
4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati
(v.d. 0710 - ex 2004);
5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
(v.d. 0713);
6) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente
conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta
di zuccheri (v.d. da 0801 a 0805 - da 0807 a 0810 - ex 0811 - 0812 -
0813);
7) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso;
risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
ad uso zootecnico (v.d. 1001 - 1002 - ex 1003 - ex 1004 - 1005 - ex
1006 - ex 1007 - ex 1008);
8) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo;
farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate
ad uso zootecnico (v.d. ex 1101 - ex 1102 - ex 1103);
9) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso,
avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad
uso zootecnico (v.d. ex 1006 - ex 1008 - ex 1104);
10) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 1104); semi e
frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e
di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 1201 - ex 1202 - ex 1203 - ex
1205 - ex 1206 - ex 1207);
11) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od
animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla
raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 1507 - ex 1508 - 1509 - 1510
- ex 1511 - ex 1512 - ex 1513 - ex 1514 - ex 1515);
12) margarina animale o vegetale (v.d. ex 1517);
13) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di
mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti
ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio
1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
14) pomidoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia (v.d.
ex 2002 ex 2005);
15) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della
molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. ex
2302);
16) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di
stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei
giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli
di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte
geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la
stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e
simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai
candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di
opinione politica;
17) fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75; organismi considerati utili per la lotta biologica in
agricoltura;
18) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati
contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti
semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali
compresi nella presente parte della tabella;
19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota I
all'articolo 1 della tariffa, parte I, di cui all'allegato 1 al testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 133. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto,
si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
20) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario
del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o
all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da
imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133;
21) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle
costruzioni rurali di cui al numero 20);
22) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al
numero 19), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
23) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti
ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi
per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in
mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per
compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 9021);
24) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro
meccanismo di propulsione (v.d. 8713), intendendosi compresi i
servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere
architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita'
motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),
dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se
con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con
motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti,
ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente
a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e
strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei
soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina
o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e
di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a
soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di
cui essi sono fiscalmente a carico; Gli adattamenti eseguiti devono
risultare dalla carta di circolazione. L'aliquota di cui al presente
numero si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi
di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in
precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi
almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione
precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico
registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o
importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato
cancellato da detto registro a norma dell'articolo 103 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Il beneficio della riduzione
dell'aliquota decade qualora l'invalido non abbia conseguito la
patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno
dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi
l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul
valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore
per il veicolo acquistato.
25) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
26) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai
beni indicati ai precedenti numeri 23), 24) e 25);
27) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione,
legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e
notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e
periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,
atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
28) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con
esclusione di quelle trasmesse in forma codificata ***; prestazioni
di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse
in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico,
sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo
effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14
aprile 1975, n. 103;
29) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense
aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine
e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le
somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o
di apposite convenzioni;
30) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate
nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di
immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative
edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di
soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero
19), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al
numero 20);
31) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;
32) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale
permanenti;
33) sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilita' di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
34) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso
impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione
politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su
quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli
allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta
giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree
interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti
e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli
comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai
movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati.
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(***) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per
i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base
imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti
disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 81 e 87. I canoni di abbonamento
sono riscossi secondo la disciplina di cui al titolo VI del testo
unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 174, dall'ente concessionario, o per suo conto,
ferme restando per quanto concerne le sanzioni e la riscossione
coattiva, rispettivamente, la disciplina recata dalla parte I, titolo
V, capo III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative
e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e la
disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle
disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico delle
disposizioni in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
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Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere t), u),
v), z) ed ee) rese in favore dei soggetti indicati nella stessa
lettera ee) da cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese
sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del
codice civile;
2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o
sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo
di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 1211);
3) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante
mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
4) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per
farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi
endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione;
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare;
aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato;
mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in
lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute
di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici
impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti
per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza;
estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi
per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la
realizzazione di ospedali da campo;
5) tartufi freschi o refrigerati;
6) erogazione di corsi di attivita' sportiva invernale e alpinistica,
come individuate, rispettivamente, dalle Federazioni di sport
invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n.
6, relativa all'ordinamento della professione di guida alpina,
impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi
regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano
esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
7) cavalli vivi destinati a finalita' diverse da quelle alimentari
per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello della nascita.
8) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere
a), b) e c) della tabella D, a condizione che non si applichi il
regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte,
di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 143 del presente
testo unico.
Parte IV
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere
utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere
bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 0102, 0103; 0104);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina,
asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e
caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in
salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 0201 - 0202 - 0203 - 0204 -
0205 - ex 0210);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina,
asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e
caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in
salamoia, secche o affumicate (v. d. 0206 - ex 0210);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili,
freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v. d. 0105 - ex 0207);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al numero 5, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o
surgelate (v. d. ex 0207 - ex 0210);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed
altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni,
parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia,
secche o affumicate; api e bachi da seta (v.d. ex 0106 - ex 0208 - ex
0210);
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di
conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v. d. ex
0208);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato,
salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d.
ex 0209 - ex 1501);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso,
fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia,
secco o affumicato (v. d. ex 0209);
11) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati,
destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia,
secchi o affumicati (v.d. ex 0301 - 0302 - ex 0303 - ex 0304 - ex
0305 - ex 0306 - ex 0307). Crostacei e molluschi compresi i testacei
(anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia,
esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati,
semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste
(v.d. ex 0303);
12) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte,
latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o
acidificati (v. d. ex 0401 - 0403);
13) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d. ex 0401 ex
0402);
14) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata
o non (v. d. ex 0401 - ex 0402);
15) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 0405
ex 0407);
16) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti
conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v. d. ex
0408);
17) miele naturale (v. d. 0409);
18) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi,
esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale
(v. d. ex 0504);
19) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o
degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione
degli animali (v. d. ex 0506);
20) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove,
esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non
conciate (v. d. ex 0511);
21) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di
riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici
vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi,
per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre
parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti,
freschi (v.d. ex 0601 - 0602. ex 0603 - ex 0604);
22) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare
temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo
immediato;
23) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non
altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto
tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi;
midollo della palma a sago (v.d. ex 0712 - 0714);
24) uva da vino (v. d. ex 0806);
25) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate,
presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione,
oppure secche (v. d. ex 0814);
26) te', mate (v.d. 0902 - 0903);
27) spezie (v. d. da 0904 a 0910);
28) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio,
scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da
quello zootecnico (v.d. ex 1003 - ex 1004 - ex 1007 - ex 1008);
29) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi
diversi da quello zootecnico (v. d. ex 1102);
30) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori;
cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche
sfarinati (v.d. ex 1103 - ex 1104);
31) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex
1104);
32) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 0713 o
della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e
semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 0714;
farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. - ex 11.05 - 1106);
33) malto, anche torrefatto (v. d. 1107);
34) amidi e fecole; inulina (v. d. 1108);
35) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 1109 - ex
2303);
36) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non
destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v. d. 1204 -
ex 1205 - ex 1206 - ex 1207);
37) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la
farina di senapa (v. d. ex 1208);
38) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 1209);
39) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v. d. ex 1212);
40) coni di luppolo (v. d. ex 1210);
41) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non
torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti
vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non
nominati ne' compresi altrove (v. d. ex 1212);
42) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. ex
1213);
43) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio;
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino,
veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 1214);
44) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 1302);
45) alghe (v. d. ex 1212);
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca
e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. ex 1501);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi,
compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana
od animale (v. d. ex 1502);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina
non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1503);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1504);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli
animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 1506 - da ex 1507 a ex 1518);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente
idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti
mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1516);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.
d. ex 1517);
53) cera d'api greggia (v. d. ex 1521);
54) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.
d. ex 1601);
55) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad
esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di
selvaggina (v. d. ex 16.02);
56) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 1603);
57) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi
succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi
astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v. d. ex 1604 -
ex 1605);
58) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi
quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1701);
59) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o
colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati;
succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e
melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 1701 ex 1702);
60) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi
quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1703);
61) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli
di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di
pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o
vetro comune (v. d. ex 1704);
62) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 1805);
63) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in
confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda
stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 1806 - ex 2105);
64) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei
bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli,
per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura
inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 1901);
65) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. ex 1903);
66) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura:
''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili (v.d. ex 1904);
67) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della
biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.
d. ex 1905);
68) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o
zuccheri (v. d. 2001);
69) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o
acido acetico (v. d. ex 2002 - 2003 - ex 2004 - 2005);
70) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 0811);
71) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli
zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. ex
2006 - ex 2008);
72) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante
cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 2007);
73) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di
zuccheri (v. d. ex 2006 - ex 2008);
74) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e
loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di
camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d.
2101 - ex 3004);
75) farina di senape e senape preparate (v. d. ex 2103);
76) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre,
brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari
composte omogeneizzate (v.d. ex 2103 2104);
77) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.
d. ex 2102);
78) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d.
ex 2105 - ex 2106), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad
eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile,
indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e
commercializzati, l'articolo 34, comma 2, del presente testo unico,
in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove,
classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata
di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio,
del 23 luglio 1987;
79) acqua (v. d. ex 2201);
80) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei
(v. d. 2209);
81) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di
crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e
destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 2301);
82) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed
altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della
fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi
della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.
d. ex 2303);
83) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione
dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui
della disoleazione di semi e frutti oleosi (v. d. ex 2304 - ex 2305 -
ex 2306);
84) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 2307);
85) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per
la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v. d.
ex 2308);
86) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di
quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli
alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d.
ex 2309);
87) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 2401);
88) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
2923);
89) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami
di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v. d. ex 4401);
90) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per
uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il
funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo
delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas
metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi
direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano
per la produzione di energia elettrica;
91) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici
impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia
elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw;
oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli
combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate
dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45
per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come
combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati
per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in
stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri
di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati
alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle
lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in
prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita'
(in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C
sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90
per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
92) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque
interne;
93) prodotti fitosanitari;
94) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
95) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
96) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi
per la nutrizione degli animali;
97) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i
prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di
medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate
secondo la farmacopea ufficiale;
98) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione
dell'igiene femminile; coppette mestruali;
99) pannolini per bambini;
100) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al
numero 104), nonche' le relative prestazioni, rese da intermediari;
101) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive
di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011 , n. 79;
prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore
comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo
37, comma 1, lettere t) e u); prestazioni di alloggio rese agli
accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera u), e da case di cura non
convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a
persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 37, comma 1,
lettera u);
102) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche
mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande; somministrazioni di alimenti
e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono
servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa
imposta e' detraibile.
103) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e
materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso
domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o
nell'ambito del contratto servizio energia, come definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e dal decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, Allegato II; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione
ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto
qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;
104) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche,
balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti
vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi
corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
105) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili
rese a imprese agricole singole o associate;
106) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge
23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938,
n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
107) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi
domestici limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione,
tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi
domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di
petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole
da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
108) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento
realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di
risparmio energetico;
109) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art.
16, commi 7, 7-bis e 8, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; linee di
trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad
impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione
calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed
eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti
fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659,
assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408 e successive modificazioni;
110) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 109);
111) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n.
109);
112) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al
seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte III, numero 3),
e quelle esenti a norma dell'articolo 37, comma 1, lettera q), del
presente testo unico;
113) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
114) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9, anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci
da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate,
purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le
condizioni richiamate nel numero 19) della parte seconda della
presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche'
non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da
imprese costruttrici; 115) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
116) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
realizzazione degli interventi di recupero di cui all' articolo 3,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 esclusi quelli di cui alle
lettere a), b) ed e) del comma 1, dello stesso articolo;
117) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 114)
e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo
3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi quelli di cui alle
lettere a), b) ed e) del comma 1 dello stesso articolo;
118) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati
eseguiti interventi di recupero di cui all' articolo 3, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del
comma 1 dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
119) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo,
esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero
efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1,
lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184,
commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonche'
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
120) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del
testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
121) prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b),
c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, ferme restando le
disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 37 del presente
testo unico e delle allegate tabelle;
122) le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla
classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
123) tutti gli spettacoli cinematografici e gli spettacoli sportivi
per ingressi di prezzo fino a euro 12,91 netti.
Tabella B
Prodotti soggetti a specifiche discipline
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e
di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino,
costituenti elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in
tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di
zibellino, ermellino, chincilla', ocelot, leopardo, giaguaro,
ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz,
martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe
bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e
relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione
obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in
bottiglia;
d) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici;
e) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente,
dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.
Tabella C
Spettacoli ed altre attivita'
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo,
comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale
private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali
e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo
qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o
superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al
pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari
a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni
storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere
liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali
strumentali, attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante,
spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi
mascherati e in costume, ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e
industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del
Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico
mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la
diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o
via satellite.
Tabella D
Oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
a) «Oggetti d'arte»:
- quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e
disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei
piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni
industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti
manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di
teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli
esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori
da una o piu' matrici interamente lavorate a mano dall'artista,
qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi
procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di
qualsiasi materia, purche' siano eseguite interamente dall'artista;
fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari,
controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00
00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per
fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, e' possibile
superare il limite degli otto esemplari;
- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00
00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a
condizione che non ne esistano piu' di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e
firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto
esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio,
ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di
gioielleria;
- fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il
suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di
qualsiasi formato e supporto;
b) «Oggetti da collezione»:
- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di
emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma
non aventi corso ne' destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di
mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico,
paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);
c) «Oggetti di antiquariato»: i beni diversi dagli oggetti d'arte e
da collezione, aventi piu' di cento anni di eta' (codice 9706 00 00).