(Tabelle)
                           TESTO UNICO IVA 
 
                             Tabella A * 
                             Parte I ** 
 
Prodotti agricoli e ittici 
 
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 0101); 
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del  genere
bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 0102 - 0103 - 0104); 
3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili,
freschi e refrigerati (v.d. 0105 - ex 0207); 
4) conigli domestici, piccioni,  lepri,  pernici,  fagiani,  rane  ed
altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi  da
seta (v.d. ex 0106); 
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai  numeri  3)  e  4),
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d.
ex 0207 - ex 0208 - ex 0210); 
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso,  fresco  o  refrigerato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 0209 - ex 1501); 
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati  o
in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone  e  lo  storione
affumicati (v.d. ex 0304 - ex 0305), derivanti dalla pesca  in  acque
dolci e dalla piscicoltura; 
8) crostacei o molluschi, compresi i  testacei  (anche  separati  dal
loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,  refrigerati,  secchi,
salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti  in
acqua (v.d. ex 0306 - ex 0307), derivanti dalla pesca in acque  dolci
e da allevamento; 
9) latte e crema di latte  freschi  non  concentrati  ne'  zuccherati
(v.d. 0401); 
10) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406); 
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 0407); 
12) miele naturale (v.d. 0409); 
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e  rizomi,  allo  stato  di
riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre  piante  e  radici
vive, comprese le talee e le marze (v.d. 0601 - 0602); 
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per  mazzi  o  per  ornamenti,
freschi, fogliami, foglie, rami  ed  altre  parti  di  piante,  erbe,
muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 0603  -
ex 0604); 
15)  ortaggi  e  piante  mangerecce,  esclusi  i  tartufi,   freschi,
refrigerati  o  presentati  immersi  in  acqua  salata,  solforata  o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente  la
conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
(v.d. da 0701 a 0708 - ex 0709 - ex 0711); 
16) tartufi,  nei  limiti  delle  quantita'  standard  di  produzione
determinate  con  decreto  del  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, emanato  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
17)  legumi  da  granella,  secchi,  sgranati,  anche  decorticati  o
spezzati (v.d. 0713); 
18) radici di manioca, d'arrow-root e di  salep,  topinambur,  patate
dolci ed altre simili radici e tuberi  ad  alto  tenore  di  amido  o
d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo  della  palma  a
sago (v.d. 0714); 
19)  frutta  commestibili,  fresche  o  secche,   o   temporaneamente
conservate (v.d. da 0801 a 0812 - 0813); 
20) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle  congelate,
presentate immerse nell'acqua  salata,  solforata  o  addizionata  di
altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la  conservazione,
oppure secche (v.d. ex 0814); 
21) spezie (v.d. da 0904 a 0910); 
22) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato  e  spezzato)
(v.d. da 1001 a 1005 - ex 1006 - 1007 - 1008); 
23) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. da ex  1201
a ex 1207); 
24) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 1209); 
25) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce,  fresche  o
disseccate (v.d. ex 1212); 
26) radici di cicoria,  fresche  o  disseccate,  anche  tagliate  non
torrefatte (v.d. ex 1212); 
27) coni di luppolo (v.d. 1210); 
28) piante, parti di piante, semi e frutti, delle  specie  utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina  o  nella  preparazione  di
insetticidi,  antiparassitari  e  simili,  freschi  o  secchi   anche
tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 1211); 
29) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti  vegetali
impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non  nominati  ne'
compresi altrove (v.d. ex 1212); 
30) paglia e lolla di  cereali,  gregge,  anche  trinciate  (v.d.  ex
1213); 
31) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga,  radici  da  foraggio,
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino,
veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 1214); 
32) vimini, canne comuni,  canne  palustri  e  giunchi,  greggi,  non
pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti  preparati;  saggina  e  trebbia
(v.d. ex 1401 - ex 1404); 
33) alghe (v.d. ex 1212); 
34) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. 1509 - 1510  -
ex 1522); 
35) cera d'api greggia (v.d. ex 1521); 
36) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati  con  metodi
diversi dalla aggiunta di alcole; 
mosti di uve fresche anche mutizzati con  alcole  (v.d.  ex  2009  ex
2204); 
37) vini di  uve  fresche  con  esclusione  di  quelli  liquorosi  ed
alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue  per  cento  in
volume di alcole (v.d. ex 2204); 
38) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 2206); 
39) aceto di vino (v.d. ex 2209); 
40)  panelli,  sansa  di  olive  ed  altri  residui   dell'estrazione
dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 2306); 
41) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 2307); 
42) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati  per
la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove  (v.d.
ex 2308); 
43) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 2401); 
44) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o  fascine;  cascami
di legno compresa la segatura (v.d. ex 4401); 
45) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. ex
4403); 
46) legno semplicemente squadrato, escluso il legno  tropicale  (v.d.
ex 4403); 
47)  sughero  naturale  greggio  e  cascami   di   sughero,   sughero
frantumato, granulato o polverizzato (v.d. ex 4501); 
48) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 5001); 
49) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di
peli (v.d. ex 5101 - ex 5103); 
50) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 5102); 
51) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d.
ex 5301); 
52) ramie' greggio (v.d. ex 5305); 
53) cotone in massa; cascami di  cotone  non  pettinati  ne'  cardati
(v.d. 5201 - 5202); 
54) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata,  stoppa  e
cascami di canapa (v.d. ex 5302); 
55) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 5305); 
56) sisal greggia (v.d. ex 5305); 
57) olio essenziale non  deterpenato  di  mentha  piperita  (v.d.  ex
3301). 
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(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano  le  norme
delle leggi doganali per le  voci  corrispondenti  alla  nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 
 
(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in  tale
parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e  ittici  di
cui all'articolo 133,  si  applicano  le  aliquote  corrispondenti  a
quelle   di   compensazione   forfettaria   stabilite   dal   decreto
ministeriale emanato a norma del comma 1 del citato articolo. 
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                              Parte II 
        Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento 
 
1) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per  la  vendita  al  minuto,  sottoposto  a
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 
2) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406); 
3)  ortaggi  e  piante  mangerecce,  esclusi  i   tartufi,   freschi,
refrigerati,  presentati  immersi  in  acqua  salata,   solforata   o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente  la
conservazione,  ma  non  specialmente  preparati   per   il   consumo
immediato; disseccati, disidratati o  evaporati,  anche  tagliati  in
pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. da 0701 a 0708  -
ex 0709 - ex 0711 - ex 0712); 
4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti,  congelati  o  surgelati
(v.d. 0710 - ex 2004); 
5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
(v.d. 0713); 
6)  frutta  commestibili,  fresche   o   secche   o   temporaneamente
conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta
di zuccheri (v.d. da 0801 a 0805 - da 0807 a 0810 - ex 0811 - 0812  -
0813); 
7) frumento,  compreso  quello  segalato,  segala;  granturco;  riso;
risone; orzo, escluso quello  destinato  alla  semina;  avena,  grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
ad uso zootecnico (v.d. 1001 - 1002 - ex 1003 - ex 1004 - 1005  -  ex
1006 - ex 1007 - ex 1008); 
8) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine  di  orzo;
farine di avena, farine di riso e di altri cereali  minori  destinate
ad uso zootecnico (v.d. ex 1101 - ex 1102 - ex 1103); 
9) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati;  riso,
avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati,  destinati  ad
uso zootecnico (v.d. ex 1006 - ex 1008 - ex 1104); 
10) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 1104); semi  e
frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di  lino  e
di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 1201 - ex 1202 - ex 1203 -  ex
1205 - ex 1206 - ex 1207); 
11) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione  umana  od
animale,  compresi  quelli   greggi   destinati   direttamente   alla
raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 1507 - ex 1508 - 1509 - 1510
- ex 1511 - ex 1512 - ex 1513 - ex 1514 - ex 1515); 
12) margarina animale o vegetale (v.d. ex 1517); 
13) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto  di
mare e altri prodotti della  panetteria  ordinaria  anche  contenenti
ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della  legge  4  luglio
1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio; 
14) pomidoro pelati e conserve di pomodoro; olive in  salamoia  (v.d.
ex 2002 ex 2005); 
15) crusche, stacciature ed altri  residui  della  vagliatura,  della
molitura o di altre lavorazioni dei cereali e  dei  legumi  (v.d.  ex
2302); 
16) giornali  e  notiziari  quotidiani,  dispacci  delle  agenzie  di
stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille  e  su  supporti
audio-magnetici per non  vedenti  e  ipovedenti,  ad  esclusione  dei
giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi  da  quelli
di  informazione  libraria,  edizioni  musicali  a  stampa  e   carte
geografiche, compresi i  globi  stampati;  carta  occorrente  per  la
stampa degli stessi e degli atti e  pubblicazioni  della  Camera  dei
deputati e del  Senato  della  Repubblica;  materiale  tipografico  e
simile  attinente  alle  campagne  elettorali  se  commissionato  dai
candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di
opinione politica; 
17) fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.
75;  organismi  considerati  utili  per   la   lotta   biologica   in
agricoltura; 
18)  mangimi  semplici  di  origine   vegetale;   mangimi   integrati
contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti
semplici contenenti, in misura superiore al  50  per  cento,  cereali
compresi nella presente parte della tabella; 
19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria  catastale
A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate,  purche'  permanga  l'originaria
destinazione, in  presenza  delle  condizioni  di  cui  alla  nota  I
all'articolo 1 della tariffa, parte I, di cui all'allegato 1 al testo
unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  imposta  di
registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto  legislativo
1° agosto 2025, n. 133. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla  data  dell'atto,
si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; 
20) costruzioni rurali destinate ad uso  abitativo  del  proprietario
del terreno o di altri  addetti  alle  coltivazioni  dello  stesso  o
all'allevamento del bestiame e alle  attivita'  connesse,  cedute  da
imprese  costruttrici,  ancorche'  non  ultimate,  purche'   permanga
l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di  cui
all'articolo 9, comma 3, lettere  c)  ed  e),  del  decreto-legge  30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1994, n. 133; 
21) beni, escluse le materie prime e  semilavorate,  forniti  per  la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni,  delle
costruzioni rurali di cui al numero 20); 
22) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al
numero 19), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; 
23) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti
ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica  ed  altre;  apparecchi
per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere  in
mano, da portare sulla persona  o  da  inserire  nell'organismo,  per
compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 9021); 
24) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore  o  altro
meccanismo  di  propulsione  (v.d.  8713),  intendendosi  compresi  i
servoscala e altri mezzi  simili  atti  al  superamento  di  barriere
architettoniche  per  soggetti  con  ridotte  o  impedite   capacita'
motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b),  c)
ed f), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  nonche'
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a),  c)  ed  f),
dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se
con motore a benzina o ibrido,  a  2.800  centimetri  cubici  se  con
motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150  kW  se  con
motore  elettrico,  anche  prodotti  in  serie,   adattati   per   la
locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con ridotte o impedite  capacita'  motorie  permanenti,
ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono  fiscalmente
a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per  adattare  i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e
strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei  confronti  dei
soggetti medesimi; autoveicoli  di  cui  all'articolo  54,  comma  1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a  benzina
o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,  e
di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico,  ceduti  a
soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai  familiari  di
cui essi sono fiscalmente a carico; Gli adattamenti  eseguiti  devono
risultare dalla carta di circolazione. L'aliquota di cui al  presente
numero si applica anche agli acquisti e alle importazioni  successivi
di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o  importato  in
precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che  siano  trascorsi
almeno quattro anni dalla data  dell'acquisto  o  della  importazione
precedente. La condizione non opera nel  caso  in  cui  dal  Pubblico
registro  automobilistico  risulti  che  il  veicolo   acquistato   o
importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato
cancellato da detto registro a norma dell'articolo  103  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285;  Il  beneficio  della  riduzione
dell'aliquota decade  qualora  l'invalido  non  abbia  conseguito  la
patente di guida delle categorie A, B o C  speciali,  entro  un  anno
dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro  i  successivi  tre  mesi
l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta  sul
valore aggiunto pagata e l'imposta relativa  all'aliquota  in  vigore
per il veicolo acquistato. 
25) gas per uso terapeutico; reni artificiali; 
26) parti, pezzi staccati ed accessori  esclusivamente  destinati  ai
beni indicati ai precedenti numeri 23), 24) e 25); 
27) prestazioni relative alla composizione, montaggio,  duplicazione,
legatoria  e  stampa,  anche  in  scrittura  braille  e  su  supporti
audio-magnetici  per  non  vedenti  e  ipovedenti,  dei  giornali   e
notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali  e
periodici  pornografici  e  dei  cataloghi  diversi  da   quelli   di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,
atti e pubblicazioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
Repubblica; 
28)  canoni  di  abbonamento  alle  radiodiffusioni   circolari   con
esclusione di quelle trasmesse in forma codificata  ***;  prestazioni
di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di  quelle  trasmesse
in  forma  codificata  aventi  carattere  prevalentemente   politico,
sindacale, culturale, religioso,  sportivo,  didattico  o  ricreativo
effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e  c),  della  legge  14
aprile 1975, n. 103; 
29) somministrazioni di alimenti e  bevande  effettuate  nelle  mense
aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni  ordine
e  grado,  nonche'  nelle   mense   per   indigenti   anche   se   le
somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di  appalto  o
di apposite convenzioni; 
30)  prestazioni  di  servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e  successive  modificazioni  effettuate
nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione  di
immobili per la  successiva  vendita,  ivi  comprese  le  cooperative
edilizie e loro consorzi,  anche  se  a  proprieta'  indivisa,  o  di
soggetti per i quali ricorrono le condizioni  richiamate  nel  numero
19), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali  di  cui  al
numero 20); 
31) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto  aventi
ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente  finalizzate  al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche; 
32) protesi e  ausili  inerenti  a  menomazioni  di  tipo  funzionale
permanenti; 
33)   sussidi   tecnici   ed   informatici   rivolti   a   facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con  disabilita'  di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
34)  materiale  tipografico,  inclusi  carta  e  inchiostri  in  esso
impiegati, per l'acquisto di  spazi  d'affissione,  di  comunicazione
politica radiotelevisiva,  di  messaggi  politici  ed  elettorali  su
quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per  gli
allestimenti e i  servizi  connessi  a  manifestazioni,  nei  novanta
giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato,  dei  membri
del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia  nonche',  nelle  aree
interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti
e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci  e  dei  consigli
comunali  e  circoscrizionali,  commissionati  dai  partiti   e   dai
movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati. 
 
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(***) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente  per
i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e  sulla  base
imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi  delle  vigenti
disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 81 e 87. I  canoni  di  abbonamento
sono riscossi secondo la disciplina di cui al  titolo  VI  del  testo
unico dei tributi erariali minori di cui  al  decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 174, dall'ente concessionario,  o  per  suo  conto,
ferme restando per quanto  concerne  le  sanzioni  e  la  riscossione
coattiva, rispettivamente, la disciplina recata dalla parte I, titolo
V, capo III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative
e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e  la
disciplina  della  riscossione  mediante   ruolo   ai   sensi   delle
disposizioni  della  parte  I,  titolo  V,  del  testo  unico   delle
disposizioni in materia di versamenti e di  riscossione,  di  cui  al
decreto     legislativo     24      marzo      2025,      n.      33.
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                              Parte III 
        Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 
 
1) Le prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1,  lettere  t),  u),
v), z) ed ee) rese in  favore  dei  soggetti  indicati  nella  stessa
lettera ee) da cooperative sociali e loro consorzi  e  dalle  imprese
sociali costituite nelle forme di cui  al  libro  V,  titolo  V,  del
codice civile; 
2) basilico,  rosmarino  e  salvia,  freschi,  origano  a  rametti  o
sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo  stato  vegetativo
di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 1211); 
3) prestazioni di trasporto urbano  di  persone  effettuate  mediante
mezzi  di  trasporto  abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare; 
4)  Ventilatori  polmonari  per  terapia  intensiva  e  subintensiva;
monitor multiparametrico anche da trasporto;  pompe  infusionali  per
farmaci  e  pompe  peristaltiche  per   nutrizione   enterale;   tubi
endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva;  sistemi  di  aspirazione;
umidificatori; laringoscopi; strumentazione  per  accesso  vascolare;
aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato;
mascherine  chirurgiche;  mascherine  Ffp2  e   Ffp3;   articoli   di
abbigliamento protettivo per  finalita'  sanitarie  quali  guanti  in
lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi,  tute
di  protezione,  calzari  e  soprascarpe,  cuffie  copricapo,  camici
impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti
per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione  idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per  emergenza;
estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19;  tamponi
per  analisi  cliniche;  provette  sterili;   attrezzature   per   la
realizzazione di ospedali da campo; 
5) tartufi freschi o refrigerati; 
6) erogazione di corsi di attivita' sportiva invernale e alpinistica,
come  individuate,  rispettivamente,  dalle  Federazioni   di   sport
invernali riconosciute dal Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  e
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989,  n.
6,  relativa  all'ordinamento  della  professione  di  guida  alpina,
impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in  appositi  albi
regionali o nazionali, nella misura  in  cui  tali  corsi  non  siano
esenti dall'imposta sul valore aggiunto. 
7) cavalli vivi destinati a finalita' diverse  da  quelle  alimentari
per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno  successivo
a quello della nascita. 
8) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere
a), b) e c) della tabella D, a condizione  che  non  si  applichi  il
regime speciale per i rivenditori di beni usati, di  oggetti  d'arte,
di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 143 del  presente
testo unico. 
 
                              Parte IV 
        Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 
 
1) Cavalli,  asini,  muli  e  bardotti,  vivi,  destinati  ad  essere
utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; 
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del  genere
bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 0102, 0103; 0104); 
3) carni e parti commestibili  degli  animali  della  specie  equina,
asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina  e
caprina, fresche, refrigerate, congelate o  surgelate,  salate  o  in
salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 0201 - 0202 - 0203 -  0204  -
0205 - ex 0210); 
4)  frattaglie  commestibili  degli  animali  della  specie   equina,
asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina  e
caprina, fresche, refrigerate, congelate o  surgelate,  salate  o  in
salamoia, secche o affumicate (v. d. 0206 - ex 0210); 
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti  commestibili,
freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v. d. 0105 - ex 0207); 
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al numero 5,  fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate,  congelate  o
surgelate (v. d. ex 0207 - ex 0210); 
7) conigli domestici, piccioni,  lepri,  pernici,  fagiani,  rane  ed
altri animali vivi destinati  all'alimentazione  umana;  loro  carni,
parti e frattaglie,  fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,
secche o affumicate; api e bachi da seta (v.d. ex 0106 - ex 0208 - ex
0210); 
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o  surgelate  di
conigli domestici, piccioni, lepri,  pernici  e  fagiani  (v.  d.  ex
0208); 
9) grasso di volatili non pressato  ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,
salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d.
ex 0209 - ex 1501); 
10) lardo, compreso il  grasso  di  maiale  non  pressato  ne'  fuso,
fresco, refrigerato, congelato o surgelato,  salato  o  in  salamoia,
secco o affumicato (v. d. ex 0209); 
11) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati,
destinati all'alimentazione;  semplicemente  salati  o  in  salamoia,
secchi o affumicati (v.d. ex 0301 - 0302 - ex 0303 -  ex  0304  -  ex
0305 - ex 0306 - ex 0307). Crostacei e molluschi compresi i  testacei
(anche separati dal loro guscio o dalla  loro  conchiglia),  freschi,
refrigerati, congelati o surgelati, secchi,  salati  o  in  salamoia,
esclusi astici  e  aragoste  e  ostriche;  crostacei  non  sgusciati,
semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici  e  aragoste
(v.d. ex 0303); 
12) yogurt, kephir, latte fresco, latte  cagliato,  siero  di  latte,
latticello (o latte battuto) e  altri  tipi  di  latte  fermentati  o
acidificati (v. d. ex 0401 - 0403); 
13) latte conservato, concentrato o zuccherato  (v.  d.  ex  0401  ex
0402); 
14) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non,  zuccherata
o non (v. d. ex 0401 - ex 0402); 
15) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d.  ex  0405
ex 0407); 
16) uova di  volatili  e  giallo  di  uova,  essiccati  o  altrimenti
conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.  d.  ex
0408); 
17) miele naturale (v. d. 0409); 
18) budella, vesciche e stomachi  di  animali,  interi  o  in  pezzi,
esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale
(v. d. ex 0504); 
19) ossa gregge, sgrassate o  semplicemente  preparate,  acidulate  o
degelatinate, loro polveri  e  cascami,  destinati  all'alimentazione
degli animali (v. d. ex 0506); 
20) prodotti di origine animale, non nominati ne'  compresi  altrove,
esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli  non
conciate (v. d. ex 0511); 
21) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e  rizomi,  allo  stato  di
riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre  piante  e  radici
vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi,
per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami  ed  altre
parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o  per  ornamenti,
freschi (v.d. ex 0601 - 0602. ex 0603 - ex 0604); 
22) tartufi  congelati,  essiccati  o  preservati  immersi  in  acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad  assicurare
temporaneamente la conservazione, ma non  preparati  per  il  consumo
immediato; 
23) ortaggi e piante  mangerecce  macinati  o  polverizzati,  ma  non
altrimenti preparati; radici di manioca,  d'arrow-root  e  di  salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili  radici  e  tuberi  ad  alto
tenore di amido o di inulina,  anche  secchi  o  tagliati  in  pezzi;
midollo della palma a sago (v.d. ex 0712 - 0714); 
24) uva da vino (v. d. ex 0806); 
25) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle  congelate,
presentate immerse nell'acqua  salata,  solforata  o  addizionata  di
altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la  conservazione,
oppure secche (v. d. ex 0814); 
26) te', mate (v.d. 0902 - 0903); 
27) spezie (v. d. da 0904 a 0910); 
28) orzo  destinato  alla  semina;  avena,  grano  saraceno,  miglio,
scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da
quello zootecnico (v.d. ex 1003 - ex 1004 - ex 1007 - ex 1008); 
29) farine di avena e  di  altri  cereali  minori  destinate  ad  usi
diversi da quello zootecnico (v. d. ex 1102); 
30) semole e semolini di orzo,  avena  e  di  altri  cereali  minori;
cereali  mondati,  perlati,  in  fiocchi;  germi  di  cereali   anche
sfarinati (v.d. ex 1103 - ex 1104); 
31) riso,  avena,  altri  cereali  minori,  spezzati  o  schiacciati,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d.  ex  10.06  -  ex
1104); 
32) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d.  0713  o
della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e
semolini di sago e di radici e tuberi  compresi  nella  v.  d.  0714;
farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. - ex 11.05 - 1106); 
33) malto, anche torrefatto (v. d. 1107); 
34) amidi e fecole; inulina (v. d. 1108); 
35) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d.  1109  -  ex
2303); 
36) semi di lino  e  di  ricino;  altri  semi  e  frutti  oleosi  non
destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v. d. 1204  -
ex 1205 - ex 1206 - ex 1207); 
37) farine di semi e di frutti  oleosi,  non  disoleate,  esclusa  la
farina di senapa (v. d. ex 1208); 
38) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 1209); 
39) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce,  fresche  o
disseccate (v. d. ex 1212); 
40) coni di luppolo (v. d. ex 1210); 
41) radici di cicoria, fresche  o  disseccate,  anche  tagliate,  non
torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta  e  prodotti
vegetali  impiegati  principalmente  nell'alimentazione  umana,   non
nominati ne' compresi altrove (v. d. ex 1212); 
42) paglia e lolla di cereali, gregge,  anche  trinciate  (v.  d.  ex
1213); 
43) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga,  radici  da  foraggio;
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino,
veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 1214); 
44) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 1302); 
45) alghe (v. d. ex 1212); 
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di  oca
e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. ex 1501); 
47) sevi (delle specie bovina,  ovina  e  caprina),  greggi  o  fusi,
compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana
od animale (v. d. ex 1502); 
48) stearina solare, oleostearina, olio di  strutto  e  oleomargarina
non emulsionata, non mescolati ne'  altrimenti  preparati,  destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1503); 
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi  marini,  anche  raffinati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1504); 
50) altri grassi ed  oli  animali  destinati  alla  nutrizione  degli
animali; oli vegetali greggi  destinati  all'alimentazione  umana  od
animale (v. d. ex 1506 - da ex 1507 a ex 1518); 
51) oli  e  grassi  animali  o  vegetali  parzialmente  o  totalmente
idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o  induriti
mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1516); 
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati  (v.
d. ex 1517); 
53) cera d'api greggia (v. d. ex 1521); 
54) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.
d. ex 1601); 
55) altre preparazioni  e  conserve  di  carni  o  di  frattaglie  ad
esclusione di quelle di fegato di oca o di  anatra  e  di  quelle  di
selvaggina (v. d. ex 16.02); 
56) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 1603); 
57) preparazioni e conserve di pesci, escluso il  caviale  e  i  suoi
succedanei; crostacei e  molluschi  (compresi  i  testacei),  esclusi
astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v. d. ex 1604 -
ex 1605); 
58) zuccheri di barbabietola e di canna allo  stato  solido,  esclusi
quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1701); 
59) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli  aromatizzati  o
colorati;  sciroppi  di  zuccheri  non  aromatizzati  ne'   colorati;
succedanei del miele, anche misti  con  miele  naturale;  zuccheri  e
melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 1701 ex 1702); 
60) melassi destinati all'alimentazione  umana  od  animale,  esclusi
quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1703); 
61) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli
di gomma, pastigliaggi,  torrone  e  simili)  in  confezione  non  di
pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata,  alluminio  o
vetro comune (v. d. ex 1704); 
62) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 1805); 
63) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti  cacao  in
confezioni non di  pregio,  quali  carta,  cartone,  plastica,  banda
stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 1806 - ex 2105); 
64) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei
bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al  minuto;
estratti di malto; preparazioni per  l'alimentazione  dei  fanciulli,
per usi dietetici o di cucina, a base  di  farine,  semolini,  amidi,
fecole o estratti di malto, anche  addizionate  di  cacao  in  misura
inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 1901); 
65) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. ex 1903); 
66) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o  tostatura:
''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili (v.d. ex 1904); 
67)  prodotti  della  panetteria  fine,  della  pasticceria  e  della
biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione  (v.
d. ex 1905); 
68) ortaggi, piante  mangerecce  e  frutta,  preparati  o  conservati
nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o
zuccheri (v. d. 2001); 
69) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto  o
acido acetico (v. d. ex 2002 - 2003 - ex 2004 - 2005); 
70) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 0811); 
71) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,  cotte  negli
zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. ex
2006 - ex 2008); 
72) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute  mediante
cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 2007); 
73) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con  aggiunta  di
zuccheri (v. d. ex 2006 - ex 2008); 
74) cicoria torrefatta e altri succedanei  torrefatti  del  caffe'  e
loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te',  di  mate  e  di
camomilla; preparazioni a base di questi estratti o  essenze  (v.  d.
2101 - ex 3004); 
75) farina di senape e senape preparate (v. d. ex 2103); 
76) salse; condimenti composti;  preparazioni  per  zuppe,  minestre,
brodi; zuppe, minestre,  brodi,  preparati;  preparazioni  alimentari
composte omogeneizzate (v.d. ex 2103 2104); 
77) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.
d. ex 2102); 
78) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese  altrove  (v.d.
ex 2105 - ex 2106), esclusi  gli  sciroppi  di  qualsiasi  natura  ad
eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto  legislativo
21   maggio   2004,   n.   169,   ai   quali   risulti   applicabile,
indipendentemente   dalla   forma   in   cui   sono   presentati    e
commercializzati, l'articolo 34, comma 2, del presente  testo  unico,
in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese  altrove,
classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura  combinata
di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio,
del 23 luglio 1987; 
79) acqua (v. d. ex 2201); 
80) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e  loro  succedanei
(v. d. 2209); 
81) farine  e  polveri  di  carne  e  di  frattaglie,  di  pesci,  di
crostacei,  di  molluschi,  non  adatte  all'alimentazione  umana   e
destinate esclusivamente  alla  nutrizione  degli  animali;  ciccioli
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 2301); 
82) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero  esaurite  ed
altri  cascami  della  fabbricazione  dello  zucchero;  avanzi  della
fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli;  avanzi
della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili  (v.
d. ex 2303); 
83)  panelli,  sansa  di  olive  ed  altri  residui   dell'estrazione
dell'olio di oliva, escluse le  morchie;  panelli  ed  altri  residui
della disoleazione di semi e frutti oleosi (v. d. ex 2304 - ex 2305 -
ex 2306); 
84) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 2307); 
85) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati  per
la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v. d.
ex 2308); 
86) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere  di
quelle  utilizzate  nell'alimentazione  degli  animali,  esclusi  gli
alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d.
ex 2309); 
87) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 2401); 
88) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.  d.  ex
2923); 
89) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o  fascine;  cascami
di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v. d. ex 4401); 
90) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas  per
uso di imprese estrattive,  agricole  e  manifatturiere  comprese  le
imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica  per  il
funzionamento degli impianti irrigui,  di  sollevamento  e  di  scolo
delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica  e  di  irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79;  gas,  gas
metano e gas petroliferi  liquefatti,  destinati  ad  essere  immessi
direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione  per  essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano
per la produzione di energia elettrica; 
91) oli minerali  greggi,  oli  combustibili  ed  estratti  aromatici
impiegati  per  generare,  direttamente  o  indirettamente,   energia
elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad  1  Kw;
oli  minerali  greggi,  oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli
combustibili fluidi per riscaldamento) e terre  da  filtro  residuate
dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del  45
per cento in peso di prodotti petrolici, da usare  direttamente  come
combustibili nelle caldaie e nei forni;  oli  combustibili  impiegati
per  produrre  direttamente  forza  motrice  con  motori   fissi   in
stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori,  cantieri
di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati
alla trasformazione in gas  da  immettere  nelle  reti  cittadine  di
distribuzione;  oli  minerali   non   raffinati   provenienti   dalla
distillazione  primaria  del  petrolio  naturale  greggio   o   dalle
lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli  oli  minerali  in
prodotti chimici di natura diversa, aventi punto  di  infiammabilita'
(in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il  distillato  a  225°C
sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno  il  90
per  cento  in  volume,  destinati  alla  trasformazione  in  gas  da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 
92) prodotti petroliferi per uso agricolo e per  la  pesca  in  acque
interne; 
93) prodotti fitosanitari; 
94) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 
95) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi; 
96) prodotti di origine minerale e  chimico-industriale  ed  additivi
per la nutrizione degli animali; 
97) medicinali pronti per  l'uso  umano  o  veterinario,  compresi  i
prodotti  omeopatici;   sostanze   farmaceutiche   ed   articoli   di
medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate
secondo la farmacopea ufficiale; 
98)  prodotti  assorbenti  e  tamponi   destinati   alla   protezione
dell'igiene femminile; coppette mestruali; 
99) pannolini per bambini; 
100) contratti di scrittura connessi con gli  spettacoli  di  cui  al
numero 104), nonche' le relative prestazioni, rese da intermediari; 
101) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive
di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011 , n. 79;
prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni  di  maggiore
comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi  dell'articolo
37, comma 1, lettere t) e  u);  prestazioni  di  alloggio  rese  agli
accompagnatori  delle  persone  ricoverate  dai   soggetti   di   cui
all'articolo 37,  comma  1,  lettera  u),  e  da  case  di  cura  non
convenzionate; prestazioni di maggiore  comfort  alberghiero  rese  a
persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 37, comma 1,
lettera u); 
102)  somministrazioni  di  alimenti  e  bevande,  effettuate   anche
mediante distributori automatici; prestazioni di  servizi  dipendenti
da   contratti   di   appalto   aventi   ad   oggetto   forniture   o
somministrazioni di alimenti e bevande; somministrazioni di  alimenti
e bevande nei pubblici esercizi commesse da  imprese  che  forniscono
servizi sostitutivi di mense aziendali,  per  le  quali  la  relativa
imposta e' detraibile. 
103)  prestazioni  di  servizi  e  forniture  di  apparecchiature   e
materiali  relativi  alla  fornitura  di  energia  termica  per   uso
domestico  attraverso   reti   pubbliche   di   teleriscaldamento   o
nell'ambito   del   contratto   servizio   energia,   come   definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera  p),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e dal decreto legislativo  30
maggio 2008, n. 115,  Allegato  II;  sono  incluse  le  forniture  di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di  cogenerazione
ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre  fonti,  sotto
qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria; 
104) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi  opere  liriche,
balletto,  prosa,  operetta,  commedia  musicale,  rivista;  concerti
vocali  e  strumentali;  attivita'  circensi   e   dello   spettacolo
viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere,  compresi
corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; 
105) prestazioni di servizi mediante macchine agricole  o  aeromobili
rese a imprese agricole singole o associate; 
106) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla  legge
23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7  settembre  1938,
n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; 
107) somministrazione di gas metano usato  per  combustione  per  usi
domestici limitatamente a 480  metri  cubi  annui;  somministrazione,
tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per  usi
domestici di cottura cibi e per produzione di  acqua  calda,  gas  di
petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole
da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; 
108) prestazioni di  allacciamento  alle  reti  di  teleriscaldamento
realizzate in  conformita'  alla  vigente  normativa  in  materia  di
risparmio energetico; 
109) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art.
16,  commi  7,  7-bis  e  8,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380;  linee  di
trasporto metropolitane tramviarie ed altre  linee  di  trasporto  ad
impianto fisso;  impianti  di  produzione  e  reti  di  distribuzione
calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed
eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a  reti
fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori  di  adduzione;
edifici di cui all'art.  1  della  legge  19  luglio  1961,  n.  659,
assimilati ai fabbricati di cui all'art.  13  della  legge  2  luglio
1949, n. 408 e successive modificazioni; 
110) beni, escluse materie  prime  e  semilavorate,  forniti  per  la
costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 109); 
111) prestazioni  di  servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto
relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui  al  n.
109); 
112) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli  al
seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte III, numero  3),
e quelle esenti a norma dell'articolo 37, comma 1,  lettera  q),  del
presente testo unico; 
113) francobolli da collezione e collezioni di francobolli; 
114) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9, anche se assegnate in proprieta' o in godimento  a  soci
da cooperative edilizie e  loro  consorzi,  ancorche'  non  ultimate,
purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano  le
condizioni richiamate  nel  numero  19)  della  parte  seconda  della
presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi  dalle
predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2  luglio
1949, n. 408 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  ancorche'
non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione,  ceduti  da
imprese costruttrici; 115) prestazioni di servizi aventi  ad  oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
agli edifici di edilizia residenziale pubblica; 
116) beni, escluse le materie prime e semilavorate,  forniti  per  la
realizzazione degli interventi di recupero di cui  all'  articolo  3,
comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 esclusi  quelli  di  cui  alle
lettere a), b) ed e) del comma 1, dello stesso articolo; 
117) prestazioni  di  servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto
relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 114)
e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo
3,  comma  1,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi quelli  di  cui  alle
lettere a), b) ed e) del comma 1 dello stesso articolo; 
118) fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati  sui  quali  sono  stati
eseguiti interventi di recupero di cui all' articolo 3, comma 1,  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, esclusi quelli di cui alle lettere a),  b)  ed  e)  del
comma 1  dello  stesso  articolo,  ceduti  dalle  imprese  che  hanno
effettuato gli interventi; 
119) prestazioni  di  gestione,  stoccaggio  e  deposito  temporaneo,
esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero
efficiente di energia, come  definite  dall'articolo  183,  comma  1,
lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
di rifiuti urbani e di rifiuti  speciali  di  cui  all'articolo  184,
commi 2 e 3, lettera g), del medesimo  decreto  legislativo,  nonche'
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione; 
120) locazioni  di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle  imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno  eseguito  gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f),  del
testo unico dell'edilizia di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del  Ministro
delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
121) prestazioni  aventi  per  oggetto  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a),  b),
c)  e  d),  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati  su  fabbricati  a
prevalente  destinazione  abitativa  privata,   ferme   restando   le
disposizioni piu' favorevoli di  cui  all'articolo  37  del  presente
testo unico e delle allegate tabelle; 
122) le cessioni e le  importazioni  dei  farmaci  appartenenti  alla
classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537; 
123) tutti gli spettacoli cinematografici e gli  spettacoli  sportivi
per ingressi di prezzo fino a euro 12,91 netti. 
 
                              Tabella B 
              Prodotti soggetti a specifiche discipline 
 
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e
di  laboratorio;  prodotti  con  parti  o  guarnizioni  di   platino,
costituenti elemento prevalente del prezzo; 
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate  in
tavole,  sacchi,  mappette,  croci  o  altri  simili  manufatti,   di
zibellino,  ermellino,  chincilla',   ocelot,   leopardo,   giaguaro,
ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan,  breitschwanz,
martora, lontra sealskin, lontra di  fiume,  volpe  argentata,  volpe
bianca,  ghiottone,  scimmia,  scoiattolo,  orso  bianco,  donnola  e
relative confezioni; 
c) vini spumanti a denominazione di origine la  cui  regolamentazione
obbliga  alla  preparazione  mediante   fermentazione   naturale   in
bottiglia; 
d) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici; 
e)  tappeti  e  guide  fabbricati  a  mano  originari   dall'Oriente,
dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa. 
 
                              Tabella C 
                    Spettacoli ed altre attivita' 
 
1) Spettacoli cinematografici e misti  di  cinema  e  avanspettacolo,
comunque ed ovunque dati al pubblico  anche  se  in  circoli  e  sale
private; 
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti  vocali
e strumentali, anche se effettuate in  discoteche  e  sale  da  ballo
qualora l'esecuzione  di  musica  dal  vivo  sia  di  durata  pari  o
superiore al 50 per cento  dell'orario  complessivo  di  apertura  al
pubblico  dell'esercizio,   escluse   quelle   effettuate   a   mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature  similari
a gettoni o a  moneta;  lezioni  di  ballo  collettive;  rievocazioni
storiche, giostre e manifestazioni similari; 
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo,  compresi  balletto,  opere
liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali
strumentali,  attivita'  circensi  e  dello  spettacolo   viaggiante,
spettacoli  di  burattini,  marionette  e  maschere,  compresi  corsi
mascherati e in costume, ovunque tenuti; 
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e
industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con  decreto  del
Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari; 
6) prestazioni di servizio  fornite  in  locali  aperti  al  pubblico
mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la
diffusione  radiotelevisiva,   anche   a   domicilio,   con   accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo  o
via satellite. 
 
                              Tabella D 
           Oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione 
 
a) «Oggetti d'arte»: 
- quadri «collages» e quadretti  simili  («tableautins»),  pitture  e
disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad  eccezione  dei
piani di architetti, di ingegneri e degli altri  progetti  e  disegni
industriali,  commerciali,  topografici  e  simili,   degli   oggetti
manufatturati decorati a mano, delle  tele  dipinte  per  scenari  di
teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701); 
-  incisioni,  stampe  e  litografie  originali,   precisamente   gli
esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori
da una o piu'  matrici  interamente  lavorate  a  mano  dall'artista,
qualunque sia la  tecnica  o  la  materia  usata,  escluso  qualsiasi
procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00); 
- opere originali  dell'arte  statuaria  o  dell'arte  scultoria,  di
qualsiasi materia, purche' siano eseguite  interamente  dall'artista;
fusioni  di  sculture  a  tiratura  limitata   ad   otto   esemplari,
controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice  NC  9703  00
00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per
fusioni di sculture antecedenti il  1°  gennaio  1989,  e'  possibile
superare il limite degli otto esemplari; 
- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC  6304  00
00) eseguiti a mano  da  disegni  originali  forniti  da  artisti,  a
condizione che non ne esistano piu' di otto esemplari; 
- esemplari unici di ceramica, interamente  eseguiti  dall'artista  e
firmati dal medesimo; 
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano,  nei  limiti  di  otto
esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo  studio,
ad esclusione delle minuterie e degli  oggetti  di  oreficeria  e  di
gioielleria; 
- fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o  sotto  il
suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari,  di
qualsiasi formato e supporto; 
b) «Oggetti da collezione»: 
- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di
emissione, interi postali e simili, obliterati o  non  obliterati  ma
non aventi corso ne' destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00); 
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di
mineralogia, di anatomia, o aventi interesse  storico,  archeologico,
paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00); 
c) «Oggetti di antiquariato»: i beni diversi dagli oggetti  d'arte  e
da collezione, aventi piu' di cento anni di eta' (codice 9706 00 00).