(Allegato II.12-art. 11)
                            Articolo 11. 
  Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe. 
 
1. Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono: 
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei
principi generali del codice; 
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e
operare in modo da assicurare adeguata informazione; 
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento; 
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni
del codice e dal presente allegato; 
e) disporre di risorse  e  procedure,  anche  di  controllo  interno,
idonee ad assicurare efficienza e correttezza; 
f) verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni  e  delle  documentazioni,  di  cui  all'articolo  18,
presentate  dai  soggetti  cui  rilasciare  l'attestato,  nonche'  il
permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1; 
g) rilasciare l'attestazione  di  qualificazione  conformemente  alla
documentazione prodotta  dall'operatore  economico  e  verificata  ai
sensi della lettera f). 
2.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita'  di  valutazione  e
verifica  della  qualificazione,  le  SOA  acquisiscono  i  dati   di
carattere  economico-finanziario,  quali   i   bilanci   nonche'   le
informazioni sulle variazioni organizzative  e  sulle  trasformazioni
della natura giuridica degli operatori economici, anche  dalla  banca
dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
3. Per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali le  SOA  non
possono  ricorrere  a  prestazioni  di  soggetti  esterni  alla  loro
organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili  di  ogni
attivita' espletata in maniera diretta e  indiretta  in  nome  e  per
conto delle stesse. 
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte
le attivita' integrative di revisione o di variazione  sono  soggette
al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo
complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate  cui
si richiede di essere qualificati, secondo le  formule  di  cui  alla
Tabella B -  Parte  I.  Per  i  consorzi  stabili,  il  corrispettivo
spettante alle SOA per ciascuna  attivita'  e'  ridotto  del  50  per
cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo,
il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto
del 20 per cento. 
5. Gli importi determinati ai sensi  del  comma  4  sono  considerati
corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere previsto
il pagamento di un corrispettivo in misura  maggiore  del  doppio  di
quello determinato con i criteri  di  cui  al  comma  4.  Ogni  patto
contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere  interamente  pagato
prima del rilascio dell'attestazione, revisione  o  variazione;  sono
ammesse dilazioni non superiori a  sei  mesi,  ove,  al  momento  del
rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla  SOA
l'autorizzazione di addebito in conto  corrente  bancario  (RID)  per
l'intero corrispettivo. 
6. Le SOA  trasmettono  all'ANAC,  entro  quindici  giorni  dal  loro
rilascio,  le  attestazioni  secondo  le  modalita'   stabilite   nei
provvedimenti della stessa ANAC. 
7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro  il  termine  di  dieci  giorni,
l'avvio del procedimento di accertamento del possesso  dei  requisiti
nei confronti delle imprese nonche' il relativo esito.