(Allegato II.12-art. 15)
                            Articolo 15. 
                        Attivita' delle SOA. 
 
1. La  SOA,  relativamente  agli  operatori  economici  ai  quali  ha
precedentemente rilasciato  l'attestazione  ovvero  per  i  quali  ha
sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga  che
altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi  operatori  attestazioni  in
modo non conforme alle disposizioni del presente  allegato,  richiede
alle predette SOA, previo nulla osta dell'ANAC, la  documentazione  e
gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti  di  cui
all'articolo 18. 
2.  Acquisiti  la  documentazione  e  gli  atti  richiesti,  la  SOA,
effettuate le proprie valutazioni  in  ordine  alla  sussistenza  dei
requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'ANAC
ove riscontri il mancato rispetto  delle  disposizioni  del  presente
allegato. 
3. L'ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonche'
la SOA e l'operatore economico  della  cui  attestazione  si  tratta,
valutato quanto rappresentato dalla  SOA  richiedente,  sanziona,  ai
sensi dell'articolo 13, la SOA che ha  rilasciato  l'attestazione  in
carenza   dei   requisiti   prescritti   e   dispone   l'annullamento
dell'attestazione dell'operatore economico. 
4. Qualora l'operatore economico non risponda  alle  richieste  della
SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'ANAC che procede ai  sensi
dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3.